Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29444 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29444 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 24/10/2023
Oggetto: tributi definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21261/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), PEC in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in Roma, INDIRAGIONE_SOCIALE , PEC
-ricorrenti principali e controricorrenti incidentali -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale è domiciliata in INDIRAGIONE_SOCIALE
-Controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 286/05/16, depositata in data 16 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i singoli soci COGNOME NOME e COGNOME hanno impugnato un avviso di accertamento relativo alla società per IRAP e IVA e i correlativi avvisi di accertamento per IRPEF a carico dei soci, con i quali si accertavano in relazione al periodo di imposta 2008 maggiori ricavi non dichiarati derivanti dall’effettuazione di cessioni intracomunitarie senza prova dell’uscita delle merci da l territorio nazionale;
l’accertamento a seguito di autotutela parziale in seguito a accertamento con adesione – si nutriva anche dell’accertamento compiuto in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dei soci quale prova della realizzazione di ricavi non dichiarati;
la CTP di Prato ha parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti;
la CTR della Toscana, con sentenza in data 16 febbraio 2016, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio in relazione ad alcune operazioni tracciate nei conti correnti;
hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio , il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, cui hanno resistito i ricorrenti principali; l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti hanno dato atto di avere provveduto alla definizione, ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, producendo domanda di definizione agevolata con rateizzazione in venti rate e quietanza di pagamento relativa alla prima rata;
il controricorrente e ricorrente incidentale (con memoria in data 15 marzo 2013) e i ricorrenti principali (con memoria in data 23 giugno 2023) hanno fatto pervenire istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
deve pertanto darsi atto dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, in data 6 ottobre 2023