Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24239 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24239 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 10195-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. 92067410925, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME , c.f. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 918/05/2022 della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sardegna, depositata il 19.12.2022; udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 14 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Agevolazioni –RAGIONE_SOCIALE -Decadenza
Rilevato che
Dalla sentenza e dagli atti difensivi si evince che alla associazione ricorrente fu notificat o l’avviso d’accertamento con cui, relativamente a ll’anno d ‘imposta 2012, l’RAGIONE_SOCIALE rideterminò gli imponibili ai fini Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni.
L’atto impositivo era seguito alla verifica e al processo verbale di constatazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell’ente, prevista dall’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 -con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali e ricalcolo degli elementi attivi e passivi-.
Nel contenzioso promosso dalla associazione, che contestava i presupposti per la decadenza dal regime fiscale agevolato, la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, con sentenza n. 46/03/2019, rigettò il ricorso; la Corte di Giustizia di II grado della Sardegna, con sentenza n. 918/05/2022, accolse le ragioni dell ‘associazione .
In particolare, il giudice regionale ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti dall’ufficio non fossero sufficienti a raggiungere il rango di prova. Ha pertanto annullato l’atto impositivo.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha censurato con due motivi la sentenza, chiedendone la cassazione. I contribuenti, costituendosi, e successivamente con memoria, hanno rilevato di aver provveduto a definire la controversia ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202, della l. n. 197 del 2022.
Nell’adunanza camerale del 14 maggio 2024 la causa è stata decisa.
Considerato che
L ‘Ufficio ha denunciato con il primo motivo la violazione degli artt. 143, 144, 145 e 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe erroneamente applicato la disciplina in materia di presupposti necessari alla fruizione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali da parte RAGIONE_SOCIALE associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esame di una ‘questione oggetto di discussione tra le parti’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Preliminarmente deve constatarsi che i controricorrenti hanno inteso definire la controversia. Come infatti risulta dalla documentazione allegata, e in particolare dalla domanda prodotta e dal versamento operato tramite il proprio legale rappresentante, si evince l’adesione alla definizione agevolata, con richiesta di estinzione del giudizio.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata’ e, in tal caso, ‘il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201).
In base al comma 202, ‘La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196’.
Vista l ‘istanza della contribuente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2024