Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23561 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
Oggetto: definizione age- volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26540/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (P.e.c. ), domiciliata presso la Cancelleria della
Corte di cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n.3248/15/2022 depositata in data 7/4/2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 6635/6/21, che aveva accolto il ricorso introduttivo della società RAGIONE_SOCIALE volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo ad IVA per l’ anno di imposta 2015.
Con tale atto di impositivo, l’RAGIONE_SOCIALE contestava alla società, svolgente attività di manutenzione e cura del verde compresi parchi e giardini, l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni passive intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE. Per l’effetto, veniva recuperata la relativa IVA, ritenuta indebitamente detratta per euro 82.250,00 e venivano irrogate le relative sanzioni.
Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contribuente, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse fornito prova della conoscenza o conoscibilità da parte della società ricorrente di aver partecipato a una attività di evasione di imposta posta in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE, e che la ricorrente avesse provato che i rapporti commerciali erano esistenti. Il giudice d’appello confermava integralmente tale decisione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso. Parte contribuente deposita note con prova del perfezionamento della definizione agevolata della lite.
Considerato che:
Con note di deposito del 24.1.2024 e dell’1.2.2024 la società contribuente rende noto di essersi avvalsa RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197.
Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto sal vo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.
La contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica di tale domanda, nonché la ricevuta del versamento RAGIONE_SOCIALE rate e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
3 . Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22 .
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso il 24.4.2024