Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21852 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20934/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 412/17 depositata l’8 febbraio 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale di Taranto dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di fabbricazione di
mobili:
(1)un avviso di accertamento con il quale, in ragione del rilevato scostamento dal pertinente studio di settore «TD09A», rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla prefata società ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2004;
(2)un ulteriore avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, contestava alla medesima società l’omessa effettuazione di ritenute a titolo d’imposta nella misura del 12,50% sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti in possesso di partecipazioni non qualificate;
(3)un atto di contestazione mediante il quale, a norma dell’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, irrogava alla contribuente la sanzione amministrativa di 6.422,40 euro per il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute non operate.
RAGIONE_SOCIALE contestava le pretese erariali proponendo tre autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, la quale, con altrettante distinte sentenze, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE ragioni della contribuente, annullava gli atti impugnati.
Le decisioni venivano successivamente confermate dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che con sentenza n. 412/17 dell’8 febbraio 2017 rigettava gli appelli separatamente proposti dall’Amministrazione Finanziaria, riuniti in un unico procedimento.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., con il quale vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 62sexies , comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, e dell’art. 2697 c.c..
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entro il previsto termine del 10 giugno 2019 la controricorrente
ha depositato copia RAGIONE_SOCIALE domande di definizione agevolata da essa presentate a norma dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, con riferimento alle controversie tributarie inerenti ai due avvisi di accertamento e all’atto di contestazione di sanzione amministrativa oggetto del presente giudizio di legittimità, corredata della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli importi dovuti.
A sèguito di tale deposito, il giudizio è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 10, terzo periodo, del decreto-legge citato.
Poiché entro tale data nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha formulato istanza di trattazione, né risulta che nel precedente termine del 31 luglio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE avesse notificato l’eventuale diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto ( arg. ex art. 6, commi 12 e 13, del menzionato decreto -legge).
Inoltre, in presenza della prova dell’integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata, deve anche dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 3338/2024, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 30945/2019).
Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, terzo periodo, del provvedimento normativo richiamato.
Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in quanto la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) e inoltre la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R. e 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del
2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione