Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5683 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5683 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
Oggetto: definizione age-
volata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14959/2020 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’ Avv. NOME COGNOMEP.e.c. EMAIL e dall’Avv. NOME COGNOMEP.e.c. EMAIL), domiciliati presso lo studio del primo difensore in Roma, INDIRIZZO; -ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n.1060/6/2019 depositata in data 6/11/2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto veniva accolto l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi introduttivi dell ‘ associazione sportiva dilettantistica RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, legali rappresentanti succedutisi nel tempo, avverso l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per l’ anno di imposta 2012 e l’atto di irrogazione sanzioni per il medesimo periodo di imposta.
Con l’avviso di accertamento venivano disconosciuti in capo all’ASD i benefici conseguenti all’agevolazione ex lege n.398/1991 per contestata natura no profit e con l’atto di irrogazione venivano applicate sanzioni per violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
Il giudice di prime cure aveva confermato le sanzioni e annullato l’avviso. Il giudice d’appello, disatteso l’appello incidentale dei contribuenti, accoglieva il gravame principale dell’Agenzia confermando anche le riprese quanto alle imposte.
Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sette motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Parte contribuente deposita nota relativa alla definizione agevolata della lite ex art.5 della legge 130/2022.
Considerato che:
Con note del 16.1 e del 3.8.2023 i ricorrenti hanno depositato copia della domanda di definizione presentata dalla contribuente Associazione RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, trasmessa via pec all’Agenzia
Entrate ex art. 5, comma 14, Legge 130/2022, unitamente alla delega F24 quietanzata di versamento degli importi dovuti per la definizione sia quanto all’avviso che all’atto di irrogazione sanzioni .
L’art. 5, comma 13, L. 130/2022, prevede che «la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8», secondo cui «per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
Pertanto, la definizione perfezionata dall’ASD opera anche in favore dei ricorrenti COGNOME e COGNOME.
Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue declaratoria di estinzione del giudizio relativo all’impugnazione dell’ avviso accertamento e all’atto di irrogazione sanzioni per l’a nno di imposta 2012 alla base del presente processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 , comma 198, legge 197/22.
Stante l’estinzione del processo a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2024