Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4236/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
NOME, NOME, NOME, nella qualità unici eredi testamentari di NOME, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrenti-
sul ricorso n. 4239/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4241/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci ex lege amministratori e legali rappresentati, NOME, NOME e NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4242/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4253/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4268/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci ex lege amministratori e legali rappresentati, NOME, NOME e NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4276/20920 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4283/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4295/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME, NOME, NOME, nella qualità di unici eredi testamentari di NOME, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrenti-
sul ricorso n. 4298/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4303/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente-
sul ricorso n. 4309/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovi difensori, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, nella INDIRIZZO.
– controricorrente- rispettivamente avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, nn. 251/8/2018, 246/8/2018, 244/8/2018, 258/8/2018, 255/8/2018, 245/8/2018, 249/8/2018, 247/8/2018, 250/8/2018, 248/8/2018, 252/8/2018, 254/8/2018, depositate tutte in data 16 marzo 2018, non notificate;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolte nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore della costruzione e vendita di immobili, è stata sottoposta, per gli anni di imposta 2003 e 2004, ad attività di controllo ex artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, e, all’esito della documentazione prodotta dalla società in relazione alle movimentazioni bancarie, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha emesso due avvisi di accertamento a carico della società per gli anni di imposta 2003 e 2004, per un maggior reddito imponibile pari a euro 94.941,00 per l’anno 2003 a
euro 52.809,44 per l’anno 2004 e due avvisi di accertamento ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, per ciascun socio (NOME, NOME, NOME, NOME e NOME), così imputando i redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone anche in capo ai singoli soci.
La Commissione tributaria regionale, adita dalla società RAGIONE_SOCIALE, con le sentenze nn. 244/8/2018 e 245/8/2018, depositate il 16 marzo 2018, ha accolto l’appello, ritenendo che risultava agli atti ed era stato riconosciuto dall’Ufficio che erano state fornite le generalità dei beneficiari e che le movimentazioni relative agli assegni erano state regolarmente contabilizzate nelle scritture contabili della società; che la presunzione posta a fondamento della rettifica doveva ritenersi superata, in quanto la rettifica su base presuntiva della dichiarazione della società era stata operata, utilizzando i dati relativi ai conti bancari, premesso che era stata fornita la prova che le uscite riguardavano assegni regolarmente contabilizzati nelle scritture contabili della società ed erano state fornite le giustificazioni sul transito in contabilità; il requisito della inerenza, contenuto nell’art. 119 del TUIR era relativo al reddito d’impresa e nulla aveva che fare con le disposizioni relative alle indagini finanziarie; tutti gli altri motivi dell’appello, infine, risultavano assorbiti.
L’RAGIONE_SOCIALE, avverso le due sentenze richiamate, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona dei soci ex lege amministratori e legali rappresentanti, NOME, NOME e NOME, ha resistito con rispettivi controricorsi e memorie di costituzione con nuovi difensori, con le quali ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ..
La Commissione tributaria regionale, adita anche dai soci NOME, NOME, NOME e NOME, con distinti ricorsi riguardanti gli anni 2003 e 2004, con le sentenze nn. 251/8/2018, 246/8/2018, 258/8/2018, 255/8/2018, 249/8/2018, 247/8/2018, 250/8/2018, 248/8/2018, 252/8/2018 e 254/8/2018, ha accolto gli appelli, osservando che gli avvisi di accertamento traevano origine da quelli emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, per le stesse annualità (2003 e 2004), di cui i ricorrenti erano soci, che erano stati annullati in pari data; che gli avvisi emessi nei confronti della società costituivano il presupposto dell’accertamento in capo ai soci e, prendendo atto RAGIONE_SOCIALE motivazioni contenute nelle sentenze emesse nei confronti della società, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto dieci ricorsi (nn. R.G. 4236/2020, 4239/2020, 4241/2020, 4242/2020, 4253/2020, 4276/2020, 4283/2020, 4295/2020, 4298/2020,4303/2020) avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale emesse nei confronti di NOME (deceduto) e per questi nei confronti degli eredi testamentari NOME, NOME e NOME e nei confronti dei soci NOME, NOME, NOME e NOME, del tutto sovrapponibili fra loro, con atto affidato a quattro motivi, cui hanno resistito le parti controricorrenti con rispettivi controricorsi.
Con ordinanze interlocutorie nn. 1247 e 1250 del 17 gennaio 2023, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE suddette cause per la trattazione congiunta dei ricorsi della società e dei singoli soci.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare, va disposta, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., la riunione, al ricorso per cassazione iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO 4236/2020, dei
ricorsi nn. R.G. 4239/2020, 4241/2020, 4242/2020, 4253/2020, 4268/2020, 4276/20920, 4283/2020, 4295/2020, 4298/2020, 4303/2020, 4309/2020.
1.1 Ed infatti, benché i giudizi richiamati non investano la medesima sentenza, essi riguardano, tuttavia, provvedimenti fra loro connessi e sono, inoltre, ravvisabili ragioni di economia processuale e configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie, in presenza di sentenze pronunciate in grado di appello riguardo a contenzioso litisconsortile (Cass., Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; Cass., 15 settembre 2022, n. 27158).
Ricorsi nn. R.G. 4268/2020 e 4241/2020.
2. Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario (artt. 14 e 21 del decreto legislativo n. 546/1992), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza era nulla in quanto adottata in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario. Nel caso in questione l’accertamento era scaturito dall’attività istruttoria posta in essere nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, relativa alle movimentazioni finanziarie effettuate dalla suddetta società negli anni 2003 e 2004; all’esito di tale attività, esperito il contraddittorio con la società e con i singoli soci, non essendo stata fornita adeguata giustificazione di alcune operazioni contestate, emergeva un maggior reddito in capo alla società; pertanto l’Ufficio procedeva ad emettere separati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003 e 2004, nei confronti della società stessa nonché, sulla base RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, nei confronti dei soci; era, dunque, evidente la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non avendo i giudici di merito né disposto l’integrazione del contraddittorio con i soci, né provveduto alla riunione dei giudizi, nonostante l’istanza in tal senso proposta dall’Ufficio.
3. Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, le argomentazioni fornite dalla contribuente per giustificare le movimentazioni finanziarie contestate dall’Ufficio erano consistite in mere affermazioni, che non erano state considerate meritevoli di accoglimento da parte dell’Ufficio in quanto tra la concessione dei finanziamenti e la restituzione degli stessi da parte della società era trascorso un notevole lasso di tempo ed era stata riscontrata la sussistenza di posizioni anomale in capo ai soci, consistenti nell’aver dichiarato negli anni in questione redditi complessivi tali da non giustificare i finanziamenti concessi alla società; i finanziamenti erano stati giustificati come parziale restituzione al socio NOME NOME, mentre la gran parte dei prelevamenti si riferiva a restituzioni ad altri soci che non avevano effettuato alcun versamento in conto capitale o che non risultavano neppure appartenere alla compagine sociale della società negli anni in cui il finanziamento sarebbe avvenuto; non erano stati indicati gli interessi nella dichiarazione da parte dei soci relativi alle somme versate alla società. L’accertamento si fondava esclusivamente sulle movimentazioni ingiustificate, in quanto le operazioni giustificate erano state escluse dall’accertamento e non erano state riprese a tassazione.
Ricorsi nn. R.G. 4236/2020, 4239/2020, 4242/2020, 4253/2020, 4276/2020, 4283/2020, 4295/2020, 4298/2020, 4303/2020, 4309/2020.
4. Il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario (artt. 14 e 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza era nulla in quanto adottata in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario. Nel caso in questione l’accertamento era scaturito dall’attività istruttoria posta in essere nei
confronti della società RAGIONE_SOCIALE, relativa alle movimentazioni finanziarie effettuate dalla suddetta società negli anni 2003 e 2004; all’esito di tale attività, esperito il contraddittorio con la società e con i singoli soci, non essendo stata fornita adeguata giustificazione di alcune operazioni contestate, emergeva un maggior reddito in capo alla società; pertanto l’Ufficio procedeva ad emettere separati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003 e 2004, nei confronti della società stessa nonché, sulla base RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, nei confronti dei soci; era, dunque, evidente la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non avendo i giudici di merito né disposto l’integrazione del contraddittorio con i soci, né provveduto alla riunione dei giudizi, nonostante l’istanza in tal senso proposta dall’Ufficio.
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. La motivazione dell’impugnata sentenza era meramente apparente e pertanto la decisione era nulla, in quanto i giudici di secondo grado si erano limitati a rinviare alla sentenza emessa nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE senza neppure indicarne gli estremi e senza alcuna autonoma valutazione.
Il terzo motivo deduce, in subordine, la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l’illegittimità della pronuncia nella parte in cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello proposto dal socio sulla base dell’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto non era possibile richiamare l’efficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze di annullamento degli avvisi di accertamento pronunciate nell’ambito dei giudizi promossi dalla società, non essendo le sentenze richiamate passate in giudicato,
poiché avverso tali pronunce era stato proposto ricorso per cassazione.
7. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, le argomentazioni fornite dalla parte contribuente per giustificare le movimentazioni finanziarie contestate dall’Ufficio erano consistite in mere affermazioni, che non erano state considerate meritevoli di accoglimento da parte dell’Ufficio in quanto tra la concessione dei finanziamenti e la restituzione degli stessi da parte della società era trascorso un notevole lasso di tempo ed era stata riscontrata la sussistenza di posizioni anomale in capo ai soci, consistenti nell’avere dichiarato negli anni in questione redditi complessivi tali da non giustificare i finanziamenti concessi alla società; i finanziamenti erano stati giustificati come parziale restituzione al socio NOME NOME, mentre la gran parte dei prelevamenti si riferiva a restituzioni ad altri soci che non avevano effettuato alcun versamento in conto capitale o che non risultavano neppure appartenere alla compagine sociale della società negli anni in cui il finanziamento sarebbe avvenuto; non erano stati indicati gli interessi nella dichiarazione da parte dei soci relativi alle somme versate alla società. L’accertamento si fondava esclusivamente sulle movimentazioni ingiustificate, in quanto le operazioni giustificate erano state escluse dall’accertamento e non erano state riprese a tassazione.
In via preliminare, va rilevato che la società e tutti i soci hanno depositato, con modalità telematiche, istanza di estinzione dei giudizi ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022, allegando le domande di definizione agevolate relative agli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, unitamente alle ricevute telematiche e le quietanze dei versamenti F24.
8.1 Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023 , « presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata » e, in tal caso, « il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
8.2 Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine » (comma 200) e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)».
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione di tutti i giudizi.
9.1 Le spese dei giudizi estinti restano a carico di chi le ha anticipate.
9.2 L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte, dispone la riunione al ricorso n. R.G. 4236/2020, dei ricorsi nn. R.G. 4239/2020, 4241/2020, 4242/2020, 4253/2020, 4268/2020, 4276/20920, 4283/2020, 4295/2020, 4298/2020, 4303/2020, 4309/2020 e dichiara l’estinzione di tutti i giudizi .
Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2024.