Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16513 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12308/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso i cui Uffici in INDIRIZZO è domiciliata ex lege,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1400/2016, depositata l’11 marzo 2016 ,
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichi ararsi l’estinzione del giudizio;
sentiti l’AVV_NOTAIO. la contribuente e l’ AVV_NOTAIO per l RAGIONE_SOCIALE,
, NOME COGNOME NOME COGNOME, per delega dell’AVV_NOTAIO, per ‘RAGIONE_SOCIALE
RILEVATO CHE:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dopo aver emesso, per l’anno 2008 , avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito al fine Ires, emetteva nei confronti della socia NOME COGNOME ulteriore avviso di accertamento (NUMERO_DOCUMENTO) con il quale, sul presupposto della distribuzione in favore dei soci di utili extracontabili in società a ristretta base, recuperava a tassazione un maggior reddito di capitale ed accertava, altresì, maggiori redditi in ragione di movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.
La contribuente impugnava detto ultimo accertamento innanzi alla C.t.p. di Milano che accoglieva il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, lo accoglieva parzialmente, ovvero limitatamente al reddito derivante dalla distribuzione di utili extra-contabili.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per la cassazione parziale la contribuente e l ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
La contribuente ha documentato, di aver presentato con riferimento a ll’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha versato la quietanza attestante il pagamento di quanto dovuto.
Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed
entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.