Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8722/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE GIÀ RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso Sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2633/2017 depositata il 11/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, la RAGIONE_SOCIALE, contestava alla Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE SPA , per l’anno di imposta 2008, un maggiore reddito imponibile, ai fini IRES, nonché un maggior valore RAGIONE_SOCIALE produzione netta, ai fini IRAP.
Nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE recupera va a tassazione costi ritenuti indeducibili pari a euro 743.541,00. Tali costi riguardavano una parte del premio c.d. Rappel, riconosciuto dalla Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE SPA alla società controllata RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione dal 12/11/2009 e poi cessata a far data dal
07/06/2011, per remunerare talune prestazioni di raccolta diretta di fondi e di impieghi rese da quest’ultima nell’anno 2008.
1.2. L’RAGIONE_SOCIALE motivava il recupero affermando nell’atto impositivo impugnato che il costo del compenso contabilizzato per le citate attività finanziarie svolte dalla controllata risultava non congruo e quindi antieconomico, perché determinato in misura superiore ai ricavi che ne potevano derivare dall’utilizzo RAGIONE_SOCIALE raccolta ed impiego dei fondi effettuata dai promotori finanziari impiegati dalla medesima.
1.3. A sostegno di tali affermazioni l’RAGIONE_SOCIALE evidenziava le modalità attraverso cui era raggiunta quantificare nel 25% la misura congrua RAGIONE_SOCIALE percentuale per il calcolo del premio in questione rispetto al 75% adottato dalla banca e non validamente giustificato.
Il ricorso proposto dalla Banca ad impugnazione del suddetto atto veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE che annullava l’avviso di accertamento.
Con ricorso sorretto da due motivi, la BDM Banca SPA impugna la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello erariale, riformando la pronuncia di primo grado, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo per definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ex art. 11 dl n. 50/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, corredata da copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata e relativa comunicazione telematica di avvenuto ricevimento in data 02/10/2017.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del processo per definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ex art. 11 d.l. n. 50/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, corredata da copia RAGIONE_SOCIALE domanda di definizione agevolata e relativa comunicazione di avvenuto ricevimento in data 02/10/2017. Nella ricevuta telematica dell’RAGIONE_SOCIALE , inoltre, si dà atto che l’intero importo dovuto, pari a euro 277.357,33 è stato versato in unica soluzione alla stessa data RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda.
Atteso che il pagamento è stato eseguito integralmente, non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall’art. 11, comma 10, D.L. n. 50 del 2017, il giudizio deve quindi dichiararsi estinto.
Le spese di lite restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME