Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Estinzione per definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26135/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati presso il primo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, il tutto come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1933/2016, depositata il 5 aprile 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’estinzione.
Il difensore del contribuente ha chiesto l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
L’avvocatura dello Stato ha chiesto l’estinzione.
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento avendo recuperato a tassazione i compensi quale procacciatore di clienti in favore del RAGIONE_SOCIALE, di una RAGIONE_SOCIALE cui società era dipendente il ricorrente, a suo tempo assuntamente ‘mascherati’ come utili sotto forma di utili della società RAGIONE_SOCIALE (sempre appartenente al RAGIONE_SOCIALE) e neutralizzati attraverso l’utilizzo di minusvalenze.
La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in sede d’appello, confermava la prima sentenza.
Il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a otto motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE a mezzo di controricorso.
Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui dava atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017.
La difesa erariale con apposita memoria ha dato atto di quanto sopra.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preso atto che la ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di accoglimento e le ricevute di versamento.
Sebbene dalla documentazione non risulti l’esatta coincidenza fra l’avviso impugnato e le cartelle oggetto di definizione agevolata, l’inequivoca istanza a firma della difesa erariale, in cui si dà atto dell’interlocuzione con l’RAGIONE_SOCIALE, rappresenta elemento idoneo, attestandosi in essa non solo la presentazione della domanda ma altresì il pagamento di quanto dovuto a seguito della stessa.
Precisato quanto sopra, il contribuente -destinatario dell’avviso impugnato – presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente
alla domanda stessa, pur non avendo provveduto a depositare la rinuncia agli atti espressamente prevista dalla normativa richiamata, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che ‘l’evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell’impegno de quo difetto di interesse al ricorso’ (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Nulla per le spese non essendosi costituita tempestivamente l’RAGIONE_SOCIALE.
Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).
P.Q.M .
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024