Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
Definizione agevolata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24541/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 177/20 della Commissione tributaria regionale del Veneto depositata in data 19/02/2020;
udita la relazione della causa, nell ‘ adunanza camerale del 17 aprile 2024, del consigliere dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Nella controversia concernente l’impugnazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, d ell’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato determinato, ai fini dell’Irap, un maggiore reddito, ed ai fini dell’Iva, la mancata fatturazione di maggiore imponibile, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza n. 594/2014, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformò la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, annullando l’atto impugnato. Il giudice di appello ritenne, infatti, fondata l’eccezione preliminare già sollevata in primo grado, di nullità dell’atto impositivo perché emesso, pur se a seguito di verifica a tavolino , senza ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine di giorni sessanta dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Analogo contenzioso era introdotto dal socio NOME COGNOME, relativamente all’NUMERO_DOCUMENTO, per i redditi a lui imputati per trasparenza, e si concluse con sentenza n. 544/2014 della CTR del Veneto che ne accoglieva il ricorso.
Adita dalla difesa erariale, questa Corte, con ordinanza n. 18114/2016 (in relazione al ricorso contro il COGNOME) e con ordinanza n. 18115/2016 (in relazione al ricorso contro la società), cassò le decisioni con rinvio al giudice di primo grado, Commissione tributaria provinciale di Belluno, essendo il giudizio stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (nel caso in specie i soci) e quindi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La CTP di Belluno, adita dalla società e dal socio NOME COGNOME, con distinti ricorsi poi riuniti, e chiamati in causa gli altri soci NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME, con sentenza n. 25/2018 respinse i ricorsi.
La RAGIONE_SOCIALE del Veneto, premesso che il contenzioso era cessato nei confronti dei soci NOME COGNOME, perché mai destinataria di alcun accertamento, e NOME COGNOME NOME, per cessata materia del contendere, con la sentenza oggi impugnata accolse l’appello e annullò gli avvisi di accertamento.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso la difesa erariale sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso la società e NOME COGNOME.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 17 aprile 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 0 della l. n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erratamente affermato che il test di operatività non era stato svolto adeguatamente.
Con il secondo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 3 0 della l. n. 724 del 1994, degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.
Parte controricorrente ha depositato in atti copia della domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’ art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, da NOME COGNOME, in relazione all’avviso n. n. NUMERO_DOCUMENTO, corredata dell ‘ attestazione del suo deposito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; copia della domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della
l. n. 197 del 2022, dalla società, in relazione all’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, corredata della prova della sua presentazione.
Entrambe le domande trovano corrispondenza nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE e di cui all’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, che prevede che Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell’articolo 391 del codice di procedura civile, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 , elenco nel quale è attestato l’intervenuto pagamento della prima rata per il COGNOME e la regolarità della domanda della società.
Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta legge, come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata e, in tal caso, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate . Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit. «L’eventuale
diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200). Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 (comma 201).
Pertanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE predette disposizioni e dei documenti depositati nonché dell’inserimento del giudizio nel predetto elenco, va dichiarata l’estinzione del giudizio .
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato , siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di
interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.