Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8720 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
Cartella di pagamento IRPEF 2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27439/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE .
-ricorrente – contro
CONCENZIO PASQUALONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sita in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore .
–
intimata
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 550/03/2016, depositata in data 30 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 2 dicembre 2014 il concessionario della riscossione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava a COGNOME la cartella di pagamento n. 05420140009158286, emessa sul ruolo, n. 2014/250352, formato a seguito di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1977, n. 633, del Mod. Unico P.F. NUMERO_DOCUMENTO 1 relativo al periodo d’imposta 2010, per l’importo complessivo di € 40.144,75. L’RAGIONE_SOCIALE -direzione provinciale di L’Aquila, infatti, constatato che l’imposta IRPEF dovuta e dichiarata per l’anno 2010 era pari a € 53.761,00, considerava gli acconti sospesi nella misura pari a quest’ultimo importo. Al contrario, il contribuente indicava nel Mod. Unico 2011 acconti (non versati per effetto della sospensione dei versamenti dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, disposta con OPCM del 6 giugno 2009, n. 3780 a seguito del sisma di Aprile 2009) pari a € 80.571,00, evidenziando, di conseguenza, un credito in dichiarazione pari a € 26.810,00.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 288/02/2015, accoglieva il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo. S i costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. Si costituiva, ancora, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la conferma del proprio operato.
Con sentenza n. 550/03/2016, depositata in data 30 maggio 201 6, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto: artt. 1, comma primo, D.M. 9 aprile 2009, 1, comma primo, O.P.C.M. n. 3780/2009, 25, comma secondo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102, 39 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 e Provv.ti Direttore Agenzie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 16 marzo 2010, n. 42341 e del 23 novembre 2010, n. 151122; artt. 22 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 14 Disp. Prel. Cod. Civ.; artt. 54 e 54 -bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha consentito la compensazione dell ‘ eccedenza d’imposta derivante da versamenti in acconto non “eseguiti” (calcolati con il metodo storico) con tributi scadenti fuori dal periodo di riferimento dell’agevolazione normativa in oggetto (ossia dopo il 20 giugno o 20 dicembre 2010 ), così dilatando indebitamente l’arco temporale della stessa e, dunque, facendo applicazione analogica di disposizioni aventi carattere eccezionale; in questo modo, ha ritenuto immune da censure un comportamento del contribuente configurante, invece, abuso del diritto.
Va premesso che in data 31 ottobre 2023, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ .
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così decisa in Roma il 22 febbraio 2024.
La Presidente NOME COGNOME