Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
Oggetto : Rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata Estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4370/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’ AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria del FriuliVenezia-Giulia, n. 1177/08/2015, depositata in data 6 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, notificava alla RAGIONE_SOCIALE ed ai soci amministratori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sei avvisi di accertamento ed un atto di contestazione, con i quali l’Ufficio aveva negato le agevolazioni previste dalla L. 398/1991.
Impugnati gli atti con distinti ricorsi, la Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, previa riunione, li rigettava.
I contribuenti interponevano appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia-Giulia che confermava la decisione di prime cure.
Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti , affidandosi a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 ottobre 2025.
Il 2728/03/2023 l’ADE depositava istanza per la declaratoria dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo i contribuenti aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193/2016, e provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Il 30/06/2025-01/07/2025 i ricorrenti hanno depositato la rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 193/2016 in relazione agli atti impugnati.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione i contribuenti denunciano , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione della L. 398/1991; dell’art. 7 D.L. 136/2004; dell’art. 90 L. 289/2002; dell’ art. 148 TUIR; degli artt. 25 e 74 DPR 633/1972, nella parte in cui il Collegio del gravame
ritiene che l’accreditamento presso il RAGIONE_SOCIALE non vincoli l’RAGIONE_SOCIALE ai fini del riconoscimento dell’Ente come RAGIONE_SOCIALE».
Con il secondo strumento di impugnazione i contribuenti denunciano , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2697 c.c. nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non abbia dato prova dell’esistenza della vita associativa e della prevalenza della stessa su servizi di ‘tipo commerciale’ ».
Con il terzo strumento denunciano , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione de ll’ art. 132, comma 4, c.p.c. nella parte in cui il Collegio di gravame omette di esporre le ragioni per cui gli elementi e i documenti probatori allegati in atti sarebbero inidonei/insufficienti a dar prova della natura associativa della RAGIONE_SOCIALE».
Con il quarto (ed ultimo) strumento denunciano, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. con l’art. 132, comma 4, c.p.c. in termini di omessa pronuncia ( errores in procedendo ) su diversi motivi di censura, proposti da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di prime cure», precisamente:
-«erroneità della sentenza per non aver rilevato la violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 633 del 1972 sotto molteplici profili»;
-«illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione dell’art. 74, comma 6, del d.p.r. n. 633 del 1972»;
-«con riferimento ai redditi imputati, ai fini Irpef, ai membri del consiglio direttivo: erroneità della pronuncia impugnata per inesistenza di un ente che eserciti attività commerciale, con riflessi impositivi sui membri del consiglio direttivo»;
-«con riferimento alle sanzioni comminate, in relazione alle ritenute corrisposte ai collaboratori dell’associazione: omessa pronuncia sul punto specifico»;
-«erroneità della sentenza per non aver rilevato, in ogni caso, l’illegittima e non corretta comminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per la palese violazione del d. lgs. n. 472 del 1997 e del sistema sanzionatorio tributario in generale negli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci».
Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dai contribuenti in data 30 luglio/1° agosto 2025. Alla rinuncia sono allegati i seguenti documenti: a) le comunicazioni di RAGIONE_SOCIALE, con le quali vengono determinati gli importi da pagare per effetto dell’adesione de i contribuenti alla rottamazione, ex art. 6 d.l. 193/2016, RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento che trovano fondamento negli avvisi di accertamento per cui è causa (all. nn. 2-7); b) le liste RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento pagate (all. nn. 8-13). Pertanto, può -in presenza della documentazione relativa al condono dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, come chiesto concordemente dalle parti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 le spese del giudizio estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’8 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME