Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7714 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30327 -20 21 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
NOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO di Vimercate, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del predetto difensore (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto: Tributi -definizione agevolata ex d.l. n. 119 del 2018 estinzione
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 728/04/2021, depositata in data 28 settembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/03/2024 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d ‘impresa per l’anno d’imposta 2011 emesso dall’ Amministrazione finanziaria nei confronti di NOME COGNOME a seguito di verifica RAGIONE_SOCIALE movimentazioni effettuate sul conto corrente bancario del predetto contribuente, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Liguria respingeva l’appello principale proposto dal l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente, con conseguente accoglimento integrale dell’originario ricorso del contribuente ed annullamento dell’atto impositivo impugnato.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’intimato con controricorso.
Con istanza depositata del 5 ottobre 2023 il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione.
Considerato che:
Il controricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo dando atto di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 1 97 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando la ricevuta di presentazione della
domanda, emessa all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , e la quietanza relativa al pagamento dell’intero importo dovuto.
L’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo », ovvero della « copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ».
Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta dichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute.
La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti dalla difesa erariale.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 15 marzo 2024