Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17556 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Definizione agevolata d.l. n. 119 del 2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17730/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, rappresentate e difese dal l’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – e nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimati -avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, n. 468/2017, depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE , in data 9 agosto 2013, notificava, alla RAGIONE_SOCIALE agricola RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, n.NUMERO_DOCUMENTO e n.NUMERO_DOCUMENTO con i quali, rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, rettificava il reddito di impresa, in capo alla medesima, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, commi 3 e 3bis , legge.n.724 del 1994 e 39, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 600 del 1973. Notificava, altresì, a NOME COGNOME, socia della predetta RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, n.NUMERO_DOCUMENTO e n.NUMERO_DOCUMENTO con i qual i, sulla base dell’accertamento del maggior reddito determinato con gli atti emessi in capo alla RAGIONE_SOCIALE per i medesimi anni, accertava , ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., un reddito complessivo di partecipazione in proporzione alla quota di capitale posseduta, pari al 50 per cento. Analoghi atti impositivi venivano notificati anche agli altri due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE e la socia NOME COGNOME (ed anche gli altri due soci) impugnavano i rispettivi atti impositivi dinanzi alla CTP di Bari che accoglieva i ricorsi.
La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza in epigrafe, confermava la legittimità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso detta ultima, ricorrono la RAGIONE_SOCIALE e la socia NOME COGNOME nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE che resiste a mezzo controricorso, evocando in giudizio anche i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME che non hanno svolto attività difensiva.
In data 28 maggio 2019, la RAGIONE_SOCIALE e la socia NOME COGNOME hanno presentato, per ognuno degli accertamenti impugnati, « domanda di
definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti» ex artt. 6 e 7 d.l. n.119 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n. 136 del 2018, versando, nei termini, gli importi previsti.
In data 06 giungo 2019 è stata, pertanto, depositata, presso codesta Corte Suprema di Cassazione, ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 10 del citato art. 6, cit. copia RAGIONE_SOCIALE domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti, con relativa copia RAGIONE_SOCIALE ricevute di presentazione RAGIONE_SOCIALE stesse e dei modelli F24 con relative quietanze di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE e la socia NOME COGNOME hanno documentato, di aver presentato con riferimento ai tre avvisi di accertamento societari ed ai tre avvisi individuali, oggetto del presente giudizio, domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; hanno, altresì, versato in atti le quietanze attestante il pagamento di quanto dovuto in ragione dell’unica rata per gli avvisi di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, n.NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e il pagamento della prima rata per gli avvisi di accertamento n.CODICE_FISCALE e n. n.CODICE_FISCALE CODICE_FISCALE invece era dovuto per l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Non sono, invece, oggetto del giudizio i capi della sentenza relativi alla posizione degli altri due soci, rimasti intimati in questa sede.
Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Come detto, il pagamento integrale risulta solo per gli accertamenti n.NUMERO_DOCUMENTO, n.NUMERO_DOCUMENTO, TVF010403752, mentre nulla era dovuto per l’accertamento NUMERO_DOCUMENTO, sicché solo per questi può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, n.NUMERO_DOCUMENTO, TVF010403752, TVF010403746.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.