Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17556 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Definizione agevolata d.l. n. 119 del 2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17730/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, rappresentate e difese dal l’Avv . NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – e nei confronti di COGNOME NOME e NOME
-intimati -avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, n. 468/2017, depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘Agenzia delle Entrate , in data 9 agosto 2013, notificava, alla società agricola RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372 e n.TVF020403373 con i quali, rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, rettificava il reddito di impresa, in capo alla medesima, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, commi 3 e 3bis , legge.n.724 del 1994 e 39, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 600 del 1973. Notificava, altresì, a NOME COGNOME socia della predetta società, gli avvisi di accertamento n.TVF010403746, n.TVF010403750 e n.TVF010403752 con i qual i, sulla base dell’accertamento del maggior reddito determinato con gli atti emessi in capo alla società per i medesimi anni, accertava , ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., un reddito complessivo di partecipazione in proporzione alla quota di capitale posseduta, pari al 50 per cento. Analoghi atti impositivi venivano notificati anche agli altri due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La società e la socia NOME COGNOMEed anche gli altri due soci) impugnavano i rispettivi atti impositivi dinanzi alla CTP di Bari che accoglieva i ricorsi.
La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio e, in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza in epigrafe, confermava la legittimità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso detta ultima, ricorrono la società e la socia NOME COGNOME nei confronti del l’Agenzia delle entrate che resiste a mezzo controricorso, evocando in giudizio anche i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME che non hanno svolto attività difensiva.
In data 28 maggio 2019, la società e la socia NOME COGNOME hanno presentato, per ognuno degli accertamenti impugnati, « domanda di
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti» ex artt. 6 e 7 d.l. n.119 del 2018, convertito, con modificazione, dalla legge n. 136 del 2018, versando, nei termini, gli importi previsti.
In data 06 giungo 2019 è stata, pertanto, depositata, presso codesta Corte Suprema di Cassazione, ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 10 del citato art. 6, cit. copia delle domande di definizione agevolata delle liti, con relativa copia delle ricevute di presentazione delle stesse e dei modelli F24 con relative quietanze di pagamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società e la socia NOME COGNOME hanno documentato, di aver presentato con riferimento ai tre avvisi di accertamento societari ed ai tre avvisi individuali, oggetto del presente giudizio, domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; hanno, altresì, versato in atti le quietanze attestante il pagamento di quanto dovuto in ragione dell’unica rata per gli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372, TVF010403752 e il pagamento della prima rata per gli avvisi di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO e n. n.TVF010403750 ¸nulla invece era dovuto per l’avviso di accertamento n. TVF010403746.
Non sono, invece, oggetto del giudizio i capi della sentenza relativi alla posizione degli altri due soci, rimasti intimati in questa sede.
Entro il termine del 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit.) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Deve, altresì, essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Come detto, il pagamento integrale risulta solo per gli accertamenti n.NUMERO_CARTA, n.TVF020403372, TVF010403752, mentre nulla era dovuto per l’accertamento TVF010403746, sicché solo per questi può dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamento n.TVF02043371, n.TVF020403372, TVF010403752, TVF010403746.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.