Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5631 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso n. 1848-2018, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cf. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf 06363391001, in persona del Direttore p.t.Resistente
Avverso la sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria di II grado di Trento, depositata il 31 maggio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO, sentite le conclusioni della Procura AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata,
Iva -Op. sogg. inesistenti -Cession i all’esportazione ex art. 8 dPR 633/72 Prova
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata si evince che a seguito di controlli eseguiti da militari della GdF furono notificati alla COGNOME quattro avvisi d’accertamento, relativi alle annualità 200 7/2010. Con gli atti impositivi, con cui era contestata la partecipazione ad una pluralità di operazioni fraudolente , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pretese per le prime due annualità: A) il recupero di Iva ritenuta indebitamente detratta, nel rispettivo importo di € 552.171,00 e di € 216.165,00: 1) per il coinvolgimento in frodi derivanti da acquisto di pallets usati da fornitori rivelatisi interposti che, cedendo alla ricorrente beni di provenienza illecita, reimmettevano la merce sul mercato ufficiale; 2) per il coinvolgimento in operazioni soggettivamente inesistenti, con acquisti intracomunitari mediante frodi carosello; B) il recupero di Iva, nella misura di € 236.687,00 e di € 214.933,00, per mancata applicazione dell’Iva su cessioni nazionali nei confronti d ella RAGIONE_SOCIALE, fatturate come non imponibili ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sull a base di lettere d’intento dell’acquirente, dichiaratosi esportatore abituale, ma ideologicamente false.
Per le due successive annualità l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pretese; A) il recupero dell’Iva ritenuta indebitamente detratta nella misura di € 133.641,00 e di € 87.978,31 : 1) per il coinvolgimento in frodi derivanti da acquisto di pallets usati da fornitori rivelatisi interposti che, cedendo alla ricorrente beni di provenienza illecita, reimmettevano la merce sul mercato ufficiale ; 2) per il coinvolgimento in frodi derivanti dall’assunzione del ruolo di soggetto interposto in operazioni oggettivamente inesistenti, per acquisto di pellets usati e per la successiva rivendita a clienti del medesimo fornitore; B) il recupero di Iva, nella misura di € 118.306,84 e di € 14.818,24, per mancata applicazione dell’Iva su cessioni nazionali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fatturate come non imponibili ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulla base di lettere d’intento dell’acquirente, dichiaratosi esportatore abituale, ma ideologicamente false.
Gli schemi generalmente contestati erano quelli RAGIONE_SOCIALE operazioni soggettivamente inesistenti, con acquisto da parte della contribuente di prodotti di provenienza comunitaria o nazionale o illegale, operazioni per le quali la società o era direttamente e consapevolmente coinvolta, o era ritenuta comunque partecipe -con colpevole inconsapevolezza- a frodi
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carosello organizzate da altri soggetti; oppure erano quelli di operazioni di acquisto e vendita, o anche di sola vendita alla medesima fornitrice di pallets senza applicazione dell’Iva, per avere l a cessionaria (già cedente) rilasciato false dichiarazioni di intento ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Avverso i primi due atti d’accertamento (annualità 2007 e 2008) la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di I grado di Trento, la quale, previa loro riunione, con sentenza n. 92/02/2015 respinse l’eccepita decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo, ma accolse nel merito le ragioni della contribuente, ritenendo che non fosse stata adeguatamente provata la piena consapevolezza della RAGIONE_SOCIALE della natura frodatoria RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti poste in essere oppure dalla falsità RAGIONE_SOCIALE lettere di intento rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE
Avverso i successivi due atti (annualità 2009 e 2010) la società propose altrettanti ricorsi dinanzi alla medesima Commissione, che, previa loro riunione, con sentenza n. 226/01/2015 furono rigettati. Il giudice di I grado ritenne che fosse stata data prova del coinvolgimento diretto della società in tutte le operazioni contestate, prive di reali giustificazioni economiche ed esclusivamente finalizzate a conseguire indebiti vantaggi fiscali.
Entrambe le pronunce furono appellate dinanzi alla Commissione tributaria di II grado di Trento, il primo, relativo alle annualità 2007/2008, in via principale dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed incidentale dalla società; il secondo, relativo alle annualità 2009 e 2010 dalla società. Il giudice d’appello, riuniti i giudizi, nell’ordine rigettò l’appello incidentale della società, accogliendo quello principale dell’Amministrazione finanziaria, così riformando la sentenza n. 92/02/2015; rigettò l’appello della soc ietà avverso la sentenza n. 226/01/2015, confermandone integralmente le statuizioni.
Il giudice regionale, dopo aver riportato i fatti, la vicenda processuale e le rispettive difese RAGIONE_SOCIALE parti in ordine alle numerose contestazioni elevate, ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini per procedere all’accertamento e, nel merito, ha ritenuto che l’amministrazione avesse dato prova della conoscenza o conoscibilità dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE operazioni compiute dalle società con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto rapporti commerciali.
La società ha censurato la sentenza con otto motivi, chiedendone la cassazione . L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato una irrituale ‘comparsa di costituzione’, al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Nelle more del giudizio la società ha nominato altro difensore.
Prima della celebrazione della pubblica udienza l ‘RAGIONE_SOCIALE, con atto d’adesione della società, ha rappresentato che la controversia era stata definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 . Ha chiesto pertanto che ne fosse dichiarata l’estinzione per cessata materia del contendere.
All’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2023, la causa è stata riservata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pur nell’assenza di documentazione da cui evincere i dettagli della domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119 del 2018, sia la ricorrente , sia l’RAGIONE_SOCIALE, hanno chiesto darsi atto della definizione della controversia.
L ‘Amministrazione finanziaria ha depositato, a tal fine, istanza per l’estinzione, dando atto della compiuta regolarità con cui si è concluso il procedimento introdotto con domanda di definizione, presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 6 della disciplina menzionata.
La causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata deve dunque considerarsi perfezionata.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO est.
NOME COGNOME
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