Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3281  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
DEFINIZ AG
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2386/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , domiciliata ex  lege in  Roma,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE, entrambe sedenti in San Pietro di Morubio, in persona del legale  rappresentante,  elettivamente  domiciliate  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  degli  AVV_NOTAIO  NOME AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2037/2020, depositata il 29 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1.  L’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  entrate  ricorre  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE,  che  resistono  con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di
Milano  che  aveva  accolto  i  ricorsi  (poi  riuniti)  RAGIONE_SOCIALE  contribuenti avverso  gli  avvisi  di  recupero  di  credito  fruito  ai  sensi  dell’art.1, comma  271,  l.  296/2006    negli  anni  2010  e  2011,  emessi rispettivamente  dall’ufficio  grandi  contribuenti  e  dalla  direzione provinciale.
Con istanza depositata il 9 ottobre 2023 la controricorrente ha  chiesto  di  dichiarare  estinto  il  giudizio  ai  sensi  della  legge  29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. La stessa ha ribadito la richiesta di estinzione per cessazione  della  materia  del  contendere  con  memoria  illustrativa successiva.
Considerato che:
L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
Il  successivo  comma  198,  prevede  che  «Nelle  controversie pendenti  in  ogni  stato  e  grado,  in  caso  di  deposito  ai  sensi  del comma 197,  secondo  periodo,  il  processo  è dichiarato estinto con  decreto  del  presidente    della    sezione    o    con  ordinanza  in camera di consiglio se e’ stata fissata  la  data  della decisione».
 Le  contribuenti  hanno  documentato,  con  riferimento  al presente giudizio di aver presentato domanda  di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto, e peraltro  la  difesa  erariale  ha  provveduto  al  deposito  di  nota  5 dicembre 2023 dell’RAGIONE_SOCIALE che dà atto della riferibilità  del  pagamento  all’assolvimento  di  quanto  dovuto  in
relazione alla domanda di definizione relativa alla presente controversia. Il prodotto estratto di ruolo comprova poi l’insussistenza  del  debito  fiscale,  per  cui  può  essere  dichiarata  la cessazione della materia del contendere.
 Le  spese  rimangono  a  carico  RAGIONE_SOCIALE  parti  che  le  hanno anticipate ex art. 1, comma 198, cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità  del  gravame  e  pertanto  non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.