Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26874 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
Oggetto: Tributi
Cartella di pagamento Ex art. 36bis del DPR 600/7 E 54bis del DPR n. 633/72 Anno di imposta 2011ESTINZIONE ART. 5 EX LEGE N. 130 DEL 2022
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 25586 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata- per la cassazione della sentenza n. 2663/03/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata in data 23/03/2017, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , nei confronti della detta società e dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 2720/14/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento (n. 0712015007655736)- emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54bis del DPR n. 633/72, della dichiarazione Iva per l’anno 2011 -recante l’iscrizione a ruolo della somma di euro 27.384,00 che si assumeva utilizzata indebitamente in compensazione in mancanza di un effettivo credito d’imposta.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che: 1) la società contribuente non aveva specificato, nei gradi di merito, alcunché in
ordine alla genesi della somma contestata di euro 27.384,00, né aveva provato il presunto errore materiale nella compilazione della dichiarazione Iva 2012, per l’anno 2011 circa l’esposizione del detto importo al rigo VL28 (crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche) anziché al rigo VE25 (variazioni dell’imposta sulle operazioni attive); ugualmente non era provato che il presunto errore di compilazione non avesse inciso sui risultati della dichiarazione in quanto dalla dichiarazione corretta simulata prodotta in primo grado, risultava lo stesso dato finale, ma solo a seguito della variazione dell’importo originariamente riportato al rigo VL1 (Iva a debito, modificato da euro 535.905,00 a euro 508.521,00); 2) il ruolo di cui alla cartella impugnata era stato emesso sulla base dei dati dichiarati dalla società contribuente sulla quale gravava l’onere probatorio a contrario ; 3) gli atti depositati relativamente al p.v.c. del 19.12.2014 non assumevano alcun rilievo nella vicenda in esame.
3 . Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con ‘atto di costituzione’. E’ rimasta intimata l’RAGIONE_SOCIALE -riscossione.
In data 11.9.2025, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere rappresentando l’avvenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della L. 130/2022 (con allegati domanda di definizione agevolata del 10.1.2 023 spedita, via pec, in data 11.1.2023, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo PEC: EMAIL – e mod. F24 relativo al pagamento dell’ importo dovuto di € 5.476,00).
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio per non avere la CTR considerato che: 1) come eccepito puntualmente dalla contribuente sin dal ricorso introdu ttivo, l’importo – oggetto del recupero di cui alla cartella impugnata – di euro 27.384,00 era stato, per errore di fatto, esposto, nella dichiarazione Iva per il 2011, nel rigo VL 28 (crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche) anziché in quello INDIRIZZO (variazioni dell’imposta sulle
operazioni attive) con necessaria detrazione RAGIONE_SOCIALE stesso dal totale Iva, sebbene ad altro titolo, e conseguente inesistenza del ripreso debito d’imposta; 2) dalla documentazione prodotta in sede di gravame (copia autentica del Registro IvaVendite sezionali; copie di quattro note di variazione; copia del p.v.c. del 19.12.2014; copia dell’atto di definizione dell’11.5.2015) si evinceva l’effettività del credito di imposta in questione da portare in detrazione dal totale Iva, derivante da alcuni mancati pagamenti; 3) il p.v.c. del 19.12.2014 (ritenuto irrilevante dal giudice di appello) aveva ad oggetto proprio la verifica fiscale della società, nell’anno 2011, anche ai fini Iva; 4) il fatto che il saldo finale della dichiarazione simulata fosse lo stesso de lla dichiarazione trasmessa all’RAGIONE_SOCIALE era la dimostrazione certa della mancata incisione dell’errore materiale sui risultati della dichiarazione medesima; 5) la società non aveva effettuato, in quell’anno di imposta, nessun pagamento in compensazione uti lizzando il credito Iva risultante dalla precedente dichiarazione.
2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. (nella parte in cui prevede che ‘ tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ‘) per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata sebbene il recupero con essa effettuato non fosse ‘ in ragione della capacità contributiva ‘ della società contribuente ma frutto di un errore materiale nella dichiarazione fiscale presentata -in linea di principio, sempre emendabile – con conseguente ingiustificata e/o illegittima imposizione, trattandosi di un’imposta non dovuta.
3. In data 11.9.2025, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere rappresentando l’avvenuta adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della L. 130/2022 (con allegati domanda di definizione agevolata del 10.1.2 023 spedita, via pec, in data 11.1.2023, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo PEC: EMAIL – e mod. F24 relativo al pagamento dell’ importo dovuto di € 5.476,00).
L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 stabilisce le condizioni per fruire della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Ai sensi del predetto articolo 5 sono definibili, previa apposita domanda, le controversie tributarie per le quali: a) la sentenza della commissione tributaria regionale sia stata depositata entro il 15 luglio 2022; b) il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il 15 settembre 2022; e c) non sia ancora intervenuta sentenza definitiva, salvo le liti concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell’Unione, l’iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di RAGIONE_SOCIALE.
4.1.Inoltre, le condizioni per usufruire della definizione variano a seconda degli esiti dei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, qualora l’RAGIONE_SOCIALE risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, sono definibili le liti di valore non superiore a 100.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia; mentre, nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, sono definibili le liti di valore non superiore a 50.000 euro, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia. La definizione agevolata ex art. 5 si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 14 gennaio 2023 e con il pagamento degli importi dovuti.
4.2.A tal proposito, la disposizione in commento precisa che ai fini del perfezionamento della definizione, per un verso, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, mentre, per altro verso, non sorge il diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Per quanto concerne gli effetti della definizione agevolata, l’art. 5 chiarisce che in seguito al perfezionamento il giudizio si estingue e le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nella specie, la contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver
provveduto al pagamento di quanto dovuto in base al comma 2 dell’art. 5 cit. (€ 5.476,00 pari al 20% del valore dichiarato della causa di € 27.384,00) .
Avuto riguardo alla documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e all’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione, ne consegue la declaratoria di estinzione del presente giudizio.
7.Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
8.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420; Cass. n. 17410/2025).
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese di lite a carico della parte anticipataria.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME