Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2005-06-07
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23438/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente – contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultima sito in INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TRENTINO-ALTO ADIGE n. 56/01/2015, depositata in data 14 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.
Rilevato che:
La contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pordenone -degli avvisi di accertamento n. T2A01TG1126, n. T2A01TG1128 e n. T2A01TG1136, relativi ad IRPEF per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007; la rettifica era operata ai sensi dell’art. 38, comma quarto e quinto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù dell’accertata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti (tra i quali, diverse nude proprietà di immobili, le risorse finanziarie per il mantenimento di un’autovettura e, in relazione al solo anno d’imposta 2007, le spese sostenute per l’abitazione principale acquistata a mezzo di mutuo bancario nel 2006). All’esito dell’accertamento, l’ufficio rideterminava il reddito della contribuente in € 63.415,00 per l’anno 2005, in € 67.401,00 per l’anno 2006 e in € 93.163,00 per l’anno 2007. La contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione, senza tuttavia addivenire ad un compromesso con l’ufficio.
Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Trento e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALE di Trento, previa riunione, con sentenza n. 92/01/2013, depositata il 14.10.2013, respingeva i ricorsi riuniti condannando parte soccombente alla rifusione delle spese.
Contro la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del TrentinoAlto Adige e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 56/01/2015, depositata in data 14 luglio 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame relativamente al reddito accertato sulla base dell’acquisto del 50% della nuda proprietà di due immobili siti in Pinzolo e in Trento, mentre confermava per il resto la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del TrentinoAlto Adige l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso, spiegando altresì due motivi di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso principale, così rubricato: «Falsa applicazione dell’art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nell’argomentare che ‘la compravendita non ha comportato alcun effettivo esborso del prezzo sicché l’acquisto non denota la reale disponibilità economica, in capo all’acquirente, della somma di euro 300.000,00′, ha falsamente applicato la regola del meccanismo del rapporto causale esistente tra la spesa e il conseguente accertamento reddituale di cui all’articolo 38 citato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 2697 cod. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insufficienti le prove documentali prodotte a sostegno delle disponibilità finanziarie investite per l’acquisto della casa di abitazione, disponibilità provenienti da versamenti effettuati a suo favore dal fratello, NOME COGNOME
1.3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973: omessa instaurazione del contraddittorio preventivo» la contribuente lamenta il fatto che, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di constatare che, nel caso di specie, l’Ufficio avesse omesso il
contraddittorio preventivo con la contribuente, prescritto dall’art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, da applicarsi già agli accertamenti relativi periodo d’imposta 2009.
Va premesso, che in data 05/10/2023 la contribuente ha depositato una istanza con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio affermando di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197; allegava copia della domanda di definizione agevolata e copia delle quietanze F24 per ciascun anno di imposta in contestazione, con riferimento alla prima rata.
2.1. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.
2.2. Pertanto, in virtù di quanto disposto dal comma 198 dell’art. 1 legge cit., e stante, allo stato, l’assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione, il processo va dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate per come prescritto dall’ultimo periodo del predetto comma 198.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023.