Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 247-2016, proposto da:
COGNOME NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende-
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 2766/37/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18.05.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.09.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate notificò a COGNOME Giuseppe l’avviso d’accertamento n. TK3012207046/2010, con cui fu rideterminato l’imponibile relativo all’anno d’imposta 200 7 ai fini Iva, Irap e Irpef. Con l’atto impositivo, che
Accertamento -Indagini bancarie -Motivazione della sentenza
trovava genesi nelle indagini bancarie eseguite ex art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Amministrazione finanziaria pretese il pagamento di maggiori imposte e comminò le sanzioni.
Il contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che con sentenza n. 2579/04/2014 ne rigettò le ragioni. L’appello, promosso dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, fu invece accolto in parte con la sentenza n. 2766/37/2015. Il giudice regionale, a fronte del maggior reddito accertato sulla base dei versamenti e dei prelevamenti eseguiti dal contribuente, lavoratore autonomo, su conti bancari a lui intestati, ha ritenuto che le giustificazioni documentali addotte dal contribuente fossero sufficienti a riconoscere le sue ragioni con riferimento alle operazioni di prelievo, rigettando invece le difese quanto ai versamenti.
Il contribuente ha censurato la sentenza con sei motivi, chiedendo la cassazione della sentenza, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Fissata la trattazione della controversia in sede camerale, il Naso ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della causa tributaria , disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130.
Nell’adunanza camerale del 1 2 settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione. Il ricorrente ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130.
L’art. 5 della disciplina indicata prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (comma 7). Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato (comma 8). Ai fini della definizione
delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. . L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione (comma 11)».
Nel caso di specie non risultano elementi da cui emerga l’inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. È stata peraltro prodotta la documentazione da cui emerge l’adempimento degli obblighi prescritti dalla disciplina per la definizione del giudizio pendente presso questa Corte, né risultano atti di diniego della definizione.
Il processo va pertanto dichiarato estinto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, legge 130/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 2024