Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 25715/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO, giusta procura a margine del controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 4499/2016, depositata in data 16 maggio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’1 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Avellino, con sentenza n. 87/2013, depositata in data 8 aprile 2013, aveva rigettato il ricorso relativamente relativamente all’indetraibilità dell’Iva , proposto da NOME COGNOME, in qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 7 dicembre 2009, avvers o l’avviso di accertamento ai fini Iva, per l’anno 200 7, con il quale, sulla base del pvc redatto dalla Guardia di Finanza del 23 dicembre 2011, era stata contestata l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE ed accolto quello incidentale proposto dal contribuente.
I giudici di appello, in particolare, dopo avere precisato che le censure mosse dall’Ufficio al primo giudice sulla legittimazione passiva dei soci e sulla limitazione della responsabilità degli stessi erano fondate, hanno accolto l’eccezione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, al quale non erano stati allegati i pvc che avevano dato origine all’accertamento, che non erano stati nemmeno notificati alla società contribuente; proprio per la mancata allegazione dei pvc, né la società contribuente, né il Giudice di appello erano stati messi in grado di verificare la presunta natura di cartiera della ditta fornitrice; nel caso di specie, dove venivano in evidenza operazioni soggettivamente inesistenti, non era facile comprendere le modalità e
le finalità della truffa contestata e quali fossero i soggetti che ne avessero tratto vantaggio, tanto più che l’Ufficio aveva riconosciuto, come doveva, la detraibilità dei costi ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
I giudici di secondo grado, poi, hanno evidenziato che la prova della frode carosello non era stata fornita dall’Ufficio, in quanto non poteva ritenersi sufficiente l’eccepita carenza di strutture organizzative della ditta RAGIONE_SOCIALE, sicché doveva ritenersi che la società contribuente non poteva ritenersi inadempiente all’onere di verifica della reale esistenza della ditta fornitrice.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
NOME NOME resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame , pur ritenendo fondato l’appello principale dell’Ufficio sia in ordine alla legittimazione passiva dei soci, che in ordine alla responsabilità solidale ed illimitata degli stessi per le obbligazioni sociali, comprese, dunque, quelle tributarie.
Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il giudice di appello, laddove riteneva necessario acquisire un documento decisivo per la c ontroversia, aveva l’obbligo di ordinare all’amministrazione l’esibizione di detto documento, attesa la sua rilevanza. La motivazione dell’accertamento era congrua e richiamava il pvc redatto nei confronti della società di persone, di cui era socio, che a sua volta indicava le ragioni della verificata natura di
società cartiera della cedente per agire in assenza di una organizzata struttura aziendale.
3 . Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva omesso di esaminare il contenuto dell’atto impugnato e del pvc richiamato, da cui risultava che sussistevano gli estremi del contenuto del pvc redatto nei confronti della ditta ritenuta cartiera, con specifica indicazione degli elementi in forza dei quali era stata ritenuta dagli agenti verbalizzanti come inesistente.
Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 e dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 26976 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale aveva invertito l’onere della prova della detraibilità dell’Iva sull’Ufficio finanziario, quando era interesse della società contribuente dimostrare l’esistenza dei presupposti della detrazione ed era suo onere dimostrare che il fornitore effettivo della prestazione non era il fatturante.
In via preliminare, va rilevato che il ricorrente, in data 8 febbraio 2022, ha depositato una richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in seguito alla presentazione di domanda di definizione agevolata ex art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, rappresentando che COGNOME NOME, quale ex socio della società RAGIONE_SOCIALE, aveva definito, in data 22 maggio 2019, la controversia concernente il medesimo atto impositivo oggetto del presente giudizio (avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’Iva 2007) ex art. 6 del decreto legge n. 119 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 e che questa Corte, con decreto n. 3691 del 7 febbraio 2021, aveva dichiarato
estinto il giudizio n. R.G. 20857/2016, avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1369/1/2016, allegando la domanda di definizione agevolata e il moRAGIONE_SOCIALE F24 attestante l’avvenuto pagamento, nonché la copia del decreto di estinzione del giudizio n. R.G. 20857/2016.
5.1 L’art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che:
« Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’RAGIONE_SOCIALE risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia » (comma 2 ter);
« Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato » (comma 8);
« Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALE disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020 » (comma 10);
« L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la con troversia. … » (comma 12); « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con
decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate » (comma 13);
« la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 » (comma 14)».
5.2 . Risultando, quindi, da un lato, che il socio COGNOME NOME (coobbligato) contribuente ha eseguito il versamento dovuto, e, dall’altro, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata.
Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6.1 Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018).
6.2 Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, in data 1 marzo 2024.