Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34248 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26972/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale allegata a memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio digitale in atti;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA E IRAP 2004
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -CATANIA, n. 1698/18/17, depositata in data 11/5/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 novembre 2025;
Rilevato che:
Nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘ il contribuente’ ) fu emesso un avviso di accertamento per l’anno 2004 , con riferimento al reddito di partecipazione in misura del 25% nella società RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME.
Il contribuente impugnò detto avviso di accertamento e risultò vincitore sia in primo grado che dinanzi alla C.T.R., che confermò la sentenza di primo grado.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe.
Resiste con controricorso il contribuente, che deposita domanda di definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018, con prova RAGIONE_SOCIALE rate versate.
Considerato che:
Il contribuente ha versato in atti le quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate della definizione agevolata di cui al l’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)