Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
Cartella di pagamento IRPEF, IRAP e IRES 2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27446/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente – nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE -SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 4420/34/2015, depositata in data 21 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di iscrizione a ruolo da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE
-Direzione Provinciale di Catania, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava, in data 14 maggio 2008, alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 2932008006135943, relativa all’anno d’imposta 2004, per mezzo della quale si procedeva ad accertare il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE imposte IRPEF, IRAP e IRES per un totale complessivo, comprensivo di interessi, sanzioni e pene pecuniarie pari a € 158.703,08. Tale cartella scaturiva a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell’art. 5 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 45/04/2011, preso atto che la ricorrente si era avvalsa del Decreto Milleproroghe, accoglieva il ricorso della società contribuente, obbligandola alla prosecuzione dei versamenti rateali ancora dovuti e compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), chiedendo che venisse dichiarata la mancanza di legittimazione passiva nei suoi confronti per i motivi di appello riguardanti la legittimità dell’iscrizione a ruolo e la legittimità della procedura di riscossione.
Con sentenza n. 4420/34/2015, depositata in data 21 ottobre 201 5, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando
la sentenza impugnata e condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso, mentre la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Falsa applicazione di legge: art. 1, comma mille e undici, L. 27 dicembre 2006, n. 296; nonché contestuale violazione degli artt. 107 e 108 del TFUE del 13 dicembre 2007 e della Decisione Ue del 14 agosto 2015, n. 5549, in combinato disposto con i principi di effettività e di preminenza del diritto comunitario (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE non ha considerato che, prima della pubblicazione della sentenza impugnata, la Commissione Ue, con propria Decisione, ha statuito che le agevolazioni introdotte per gli eventi sismici del 2002, RAGIONE_SOCIALE quali si è avvalsa la società contribuente, erano da considerarsi aiuti di RAGIONE_SOCIALE illegittimi in quanto incompatibili con i principi comunitari in materia di concorrenza.
Va premesso che in data 31 ottobre 2023, la contribuente RAGIONE_SOCIALE , ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima nonché copia della quietanza di versamento della prima rata.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata in data 10 febbraio 2024 dalla parte contribuente ai fini della definizione
agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ .
2.2. Peraltro, il contenzioso fa riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così decisa in Roma il 22 febbraio 2024.
La Presidente NOME COGNOME