Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 434 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 434 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30108/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal l’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Prof. G. COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Tributi – inerenza definizione agevolta
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, n. 659/10/22, depositata in data 20 maggio 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di fabbricazione di calzature, ha impugnato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale -a seguito di invito a comparire -si accertava che la fattura ricevuta da una società della Repubblica Ceca per provvigioni era di competenza del periodo di imposta 2010, dovendosi avere riguardo al momento in cui è stato sottoscritto il contratto e non a quello in cui è avvenuto il pagamento;
che si accertava, inoltre, come le provvigioni corrisposte non sarebbero state adeguate e che vi erano anomalie nella documentazione prodotta, per cui si recuperava la differenza tra le provvigioni corrisposte e l’ammontare che sarebbe stato economicamente congruo;
che la CTP di Ravenna ha accolto il ricorso;
che la CTR del l’Emilia -Romagna, con sentenza in data 20 maggio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo che l’atto impositivo fosse fondato su ll’antieconomicità del costo per provvigioni che, tuttavia, non assurge a quella antieconomicità manifesta tale da escludere la detrazione e ritenendo che non possa darsi un giudizio di difetto di inerenza in termini qualitativi;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
19 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha respinto l’appello in punto disconoscimento della detrazione IVA ; osserva parte ricorrente che il giudice di appello ha errato nella parte in cui ha ritenuto che si sarebbe dovuta disconoscere l’operazione come oggettivamente inesistente, laddove nel caso di specie si verteva in tema di difetto di inerenza , intesa come estraneità del costo all’attività di impresa; censura, inoltre, la non corretta valutazione degli elementi indiziari, che avrebbero rivelato come la descrizione delle fatture non avrebbe consentito di identificare le prestazioni sottostanti. Evidenzia, inoltre, come tali concetti siano traslabili in campo IVA ai fini della indebita detrazione;
che la società ricorrente, con memoria in data 13 luglio 2023, depositata in data 9 agosto 2023, ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto di avere versato la prima rata;
che risultano allegate la ricevuta di presentazione della definizione agevolata e il pagamento della prima rata della stessa e che il giudizio in oggetto è ricompreso tra quelli di cui all’« elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 » l. n. 197/2022 (art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41);
che deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 22 novembre 2023