Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4445  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , quale erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso,  dagli  AVV_NOTAIO,  del  Foro  di  RAGIONE_SOCIALE,  ed NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del  secondo  difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la  sentenza  n.  128,  pronunciata  dalla  Commissione  Tributaria Regionale della Lombardia il 2.12.2020, e pubblicata l’11.1.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Oggetto: Irpef 2008 -Capitali non dichiarati detenuti all’estero  –  In  Paese dalla fiscalità privilegiata -Art.  12,  commi  2,  2 bis e  2 ter –  Definizione  agevolata ex l. 197/2022.
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il quale ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente Amministrazione  finanziaria,  dall’AVV_NOTAIO,  che  ha  domandato  dichiararsi  l’estinzione  del  giudizio, nessuno essendo comparso per la controricorrente;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La Guardia di Finanza rinveniva presso la succursale italiana della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ documentazione extracontabile  da  cui  emergeva  la  detenzione  da  parte  di  clienti italiani,  in  Paese  dalla  fiscalità  privilegiata  (Svizzera),  di  attività finanziarie non dichiarate, formalmente denominate ‘polizze assicurative’.
Per quanto attiene al presente giudizio, il dante causa COGNOME NOME risultava aver sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE, l’11.6.2007, una polizza formalmente indicata come assicurativa e denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, versando il premio di Euro 2.126.923,00 (controric., p. 3). Il vantaggio conseguito dal contribuente consisteva nell’evitare il versamento dell’euroritenuta (non previsto per i prodotti assicurativi), nel mantenimento dell’anonimato, nella flessibilità della gestione del capitale investito, e comunque nell’evitare di sottoporre i fondi detenuti all’estero a qualsiasi imposizione in Italia (ric., p. 4 s.).
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava in conseguenza  al contribuente, il 24.11.2017, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO  con  il  quale  gli  contestava,  in  relazione all’anno  2008,  un  reddito  di  capitale  non  dichiarato  conseguito all’estero (interessi, dividendi), in Paese dalla fiscalità privilegiata, pari  ad  Euro  95.619,95,  e  redditi  diversi  (plusvalenza)  per  un importo di Euro 4.789,05, tutte somme da assoggettare ad imposta
sostitutiva del 12,50% ai sensi del Tuir (ric., p. 6 s.), conseguendone  la  pretesa  fiscale,  ai  fini  Irpef,  del  versamento dell’importo di Euro 12.552,00 (controric., p. 4), oltre accessori.
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, scomparso il 13.6.2016, impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE contestando, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, non avendo le previsioni dell’art. 12 del Dl n. 79 del 2008 natura procedimentale e quindi retroattiva. La CTP riteneva fondate le critiche proposte dall’erede del contribuente, ed accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la pronuncia  sfavorevole  conseguita  nel  primo  grado  del  giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che rigettava la sua impugnazione.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente.
4.1.  Ha  depositato  le  proprie  conclusioni  scritte  il  AVV_NOTAIO Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ed ha domandato accogliersi i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.
4.2.  L’Amministrazione  finanziaria  ha  fatto  quindi  pervenire nota  con  allegato,  mediante  la  quale  ha  domandato  pronunciarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente aderito a procedimento di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie.
Ragioni della decisione
 Non  sussistono  le  condizioni  perché  siano  esaminati  nel merito  i  motivi  di  ricorso  proposti  dalla  ricorrente  RAGIONE_SOCIALE.
La stessa Amministrazione finanziaria ricorrente, infatti, ha comunicato tramite il suo difensore -Ct. 18672/21 (AVV_NOTAIO), f.to NOME COGNOME, AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che la contribuente ha presentato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con atto tramesso il 28.9.2023, istanza di condono con estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, risultata regolare. L’Ente impositore ha perciò domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
2.1. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere.
Le  spese  del  processo  restano  a  carico  della  parte  che  le  ha anticipate, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.
2.2. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude, anche a prescindere dalla natura di parte pubblica, assistita ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, della ricorrente -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall’ RAGIONE_SOCIALE , e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024.