Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
IRES, IRAP 2010/2011 DEDUCIBILITA’ COSTI SOSTENUTI PER PREMI ASSICURATIVI -ADESIONE A DEFINIZIONE AGEVOLATA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22288/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2968/38/16 depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Como emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento, l’uno recante n. T9K030300209/2014 per l’anno di imposta 2010 e l’altro recante n. T9K030200180/2014 per l’anno di imposta 2011. Con gli avvisi di accertamento l’Amministrazione
finanziaria contestava l’operazione condotta dalla società che aveva stipulato dei patti di non concorrenza con gli amministratori, aveva concluso strumenti di investimento di natura assicurativa a copertura economica dei patti di non concorrenza e aveva dedotto i premi versati nei relativi anni di imposta. L’Ufficio deduceva l’inesistenza giuridica dei patti di non concorrenza per carenza dei requisiti di legge, per difetto di proporzionalità con i compensi dovuti agli amministratori, la natura di investimento dei premi versati e la conseguente locupletazione per i soci assicurati che venivano a riscattare i premi versati senza il versamento delle relative imposte e, per questa via, assumeva l’indeducibilità dei costi e recuperava a tassazione i relativi importi.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava separatamente gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como chiedendo l’annullamento degli atti impositivi sul presupposto della legittimità dell’operazione condotta sul piano negoziale, contabile e fiscale. L’Agenzia delle Entrate si costituiva nei giudizi chiedendo il rigetto delle impugnazioni. La Commissione tributaria provinciale di Como, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 62/02/2015, depositata il 10/02/2015, li accoglieva annullando gli avvisi di accertamento.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza del giudice di primo grado; la RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2968/38/2016 depositata il 18/05/2016, ritenuta la nullità del patto di non concorrenza stipulato con gli amministratori e l’insussistenza dell’operazione economica posta dalla società a fondamento della deduzione, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con
due strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Procura generale ha depositato conclusioni con le quali chiede dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Considerato che:
Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata dei crediti fiscali nascenti dagli avvisi di accertamento impugnati e recati dalle conseguenti cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., che l’Agenzia delle Entrate aveva dato il proprio assenso indicando le somme da corrispondersi e che la società aveva di seguito integralmente versato il dovuto.
1.1. In allegato alla memoria la società ha prodotto l’assenso dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata, recante specifico riferimento alle cartelle di pagamento originate dagli avvisi di accertamento oggetto della controversia nonché le distinte di bonifico attestanti il versamento delle rate dovute.
L’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.
Può dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31/12/1992, n. 546.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto,
non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 14