Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29267 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3904/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, con l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO. (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sede di MILANO n. 2492/2021 depositata il 02/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In relazione ad un atto di compravendita immobiliare, avente ad oggetto ‘area a destinazione industriale edificabile su cui insistono fabbricati fatiscenti di cui è prevista la completa demolizione’ , con avviso di rettifica e liquidazione – atto n. 2016 NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 23/11/2018 e ricevuto il 29/11/2018 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, ha diversamente accertato, previo sopralluogo e stima, il valore venale dei beni immobili compravenduti in € 2.986.000,00 (a fronte di un valore dichiarato nell’atto di compravendita pari ad € 1.900.000,000) e ha determinato su tale base imponibile le maggiori imposte ipotecaria e catastale pari rispettivamente ad € 32.580,00 ed € 10.680,00 (oltre sanzioni ed interessi).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso con istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17 bis d. lgs. 546/1992 avverso l’avviso di rettifica e liquidazione , e la CTP di Lecco, con sentenza n. 165/01/2019 depositata il 09/10/2019, lo ha accolto.
Avverso la pronuncia di prime cure, l’e nte impositore ha interposto appello, lamentando la violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986 ed erronea valutazione della situazione di fatto.
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto l’appello, ritenendo che, ai fini dell’imposta di registro, la compravendita riguardasse sostanzialmente un’area edificabile, nonostante la presenza di fabbricati da demolire. Ha applicato l’art. 20 del d.P.R. 131/1986, nella versione precedente alla riforma del 2017, valorizzando la causa reale dell’operazione e gli effetti giuridici prodotti. Ha giudicato quindi irrilevante la presenza di edifici vetusti, poiché la vendita era finalizzata alla demolizione e alla nuova edificazione, come confermato anche dalla procura rilasciata per richiedere un Piano Attuativo prima della stipula dell’atto.
5 . Avverso la suddetta sentenza di gravame l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la parte contribuente.
Successivamente è stata depositata dalla difesa erariale documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 131/ 1986, degli artt. 2 e 10 del d.lgs. 347/1990 e 1 bis Tariffa allegata, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
La CTR avrebbe erroneamente interpretato l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE come una riqualificazione giuridica della compravendita, mentre in realtà l’Ufficio si era limitato ad accertare il maggior valore del terreno ai fini fiscali: la CTR avrebbe dunque indebitamente indagato sulla volontà RAGIONE_SOCIALE parti e applicato giurisprudenza non pertinente, confondendo una rettifica di valore con una diversa qualificazione dell’atto, violando così i corretti principi di tassazione.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d. lgs. 546/1992 e dell’art 132 n. 4. c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., nonché la motivazione apparente o comunque perplessa.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE contesta la carenza di motivazione, ritenendo la decisione gravata affetta da vizio logico e giuridico. Sostiene che la CTR abbia erroneamente interpretato l’operato dell’Ufficio come una riqualificazione dell’atto, quando in realtà si trattava solo di una rettifica del valore degli immobili. La motivazione della CTR viene definita “apparente” perché non spiega perché abbia ritenuto non pertinente la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, né affronta in modo adeguato i motivi di appell o. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE critica l’eventuale uso implicito di una ‘motivazione per relationem ‘ alla
sentenza di primo grado, ritenendola inammissibile senza una valutazione critica autonoma. Conclude che la sentenza è nulla per difetto assoluto di motivazione.
Va preliminarmente rilevato che in data 17/07/2025 il sistema ha accettato automaticamente un atto relativo al ricorso in oggetto indicato, con il quale l’Avvocatura Generale dello Stato ha indicato che, con nota in data 30.05.2023, la Direzione Provinciale di Lecco ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, ex art. 5 della legge n. 130/2022, risultata regolare, e ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, ed ha conseguentemente fatto istanza di dichia razione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992.
Nella specie, non risulta quindi essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE il 16 settembre 2022, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziar ia, in sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
Le spese giudiziali vanno compensate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non
suscettibile, per la sua natura l atu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
L a Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME