Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29957 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 202/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO,
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 917/2020, depositata in data 19 maggio 2020.
nonché sul ricorso di cui al medesimo numero di R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente-
Avv. Accer. IRPEF 2006
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti notificato 11 gennaio 2023 relativamente all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 6/12//2011 l’RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE, notificava al ricorrente avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2006 per il complessivo importo di euro 148.249,00 e di euro 139.312,50 a titolo di sanzioni. La rettifica prendeva le mosse dall’invito n. NUMERO_DOCUMENTO/2011, notificato in data 29/03/2011, con il quale l’Ufficio chiedeva al contribuente di esibire una serie di registri e documenti contabili relativi alla sua attività professionale. A seguito di tale richiesta, il contribuente, in data 13/04/2011, depositava la documentazione relativa. Seguivano ulteriori interlocuzioni.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE affidandosi a diversi motivi; con controdeduzioni del 22/3/2012 si costituiva in giudizio l’Ufficio, affermando la legittimità del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza del 18/4/2013, accoglieva parzialmente il ricorso, intimando all’ente impositore di riformulare l’atto impugnato tenendo conto di alcune RAGIONE_SOCIALE giustificazioni documentali prodotte dal contribuente, nelle quali clienti del dottCOGNOME dichiaravano di non aver pagato allo stesso alcun compenso, ovvero un compenso solo parziale, per le prestazioni professionali ricevute.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello alla C.t.r. della Calabria che con sentenza n. 410/2016 lo accoglieva e
dichiarava l’invalidità dell’avviso di accertamento notificato data l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE garanzie del contraddittorio procedimentale.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugnava tale sentenza dinnanzi alla Corte di cassazione sulla scorta di due motivi, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 L. n. 212/2000 -tributi non armonizzati e IVA -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; resisteva il contribuente con controricorso.
Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 26938/2017, dopo aver ribadito che, con riferimento ai tributi armonizzati, l’Amministrazione è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, cassava la sentenza della C.t.r. della Calabria con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione Regionale, demandandole di effettuare la c.d. ‘prova di resistenza’, ossia di ‘valutare in concreto la non pretestuosità dell’opposizione del contribuente alla correlativa pretesa erariale’.
La difesa del contribuente procedeva alla riassunzione del giudizio dinnanzi alla C.t.r. della Calabria.
Con sentenza n. 917/2020, depositata in data 19 maggio 2020, la C.t.r. adita, dopo aver affermato che, in tema di accertamento tributario, rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria la scelta del corrispondente metodo da utilizzare, di cui il contribuente può dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale, rigettava l’appello del contribuente, con spese compensate.
Avverso tale decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In data 19 dicembre 2022, con domanda trasmessa telematicamente, con protocollo n. 251864, il contribuente
avanzava, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 130/2022, istanza di definizione agevolata della odierna controversia. In data 11 gennaio 2023, l’Ufficio, con riferimento alla detta istanza, notificava alla parte il diniego della definizione, rilevando che la lite non fosse definibile in quanto di valore superiore al limite previsto dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 130/2022; in particolare, affermava che, nella domanda di definizione era stato indicato un valore della lite pari ad € 49.415,00, mentre il valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risultava pari ad € 148.249,00.
Avverso il diniego la parte contribuente ha presentato ricorso affidato ad un solo motivo e l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., secondo comma, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c., n. 3», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è uniformata ex art. 384 c.p.c., secondo comma, c.p.c. a quanto statuito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza resa tra le parti il 14.11.2017, omettendo di compiere la valutazione della ‘non pretestuosità’ della domanda del contribuente ad essa demandata dalla Suprema Corte.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del principio di obbligatorietà della corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha errato nel non applicare la norma sulla necessità del rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del
contraddittorio, quantomeno per la parte concernente l’accertamento dell’IVA, , e nella parte in cui ha ritenuto la suddetta norma non applicabile alle verifiche fiscali condotte ‘a tavolino’ invece che presso la sede del professionista. Nello stesso motivo, viene prospettata una «Questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 L. 212/2000 in riferimento all’art. 3 Cost» con la quale il contribuente solleva questione di legittimità costituzionale nella parte in cui, secondo la corrente lettura del ‘diritto vivente’, si esclude che il contribuente possa godere sempre della tutela del contraddittorio endoprocedimentale e nella parte in cui la disposizione menzionata non prevede espressamente che i diritti e le garanzie del contribuente si applichino anche alle verifiche eseguite fuori dai locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000, nonché dell’art. 42 D.P.R. 600/1973, secondo comma, e dell’art. 56 D.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3», il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., chiamata a pronunciarsi in merito alle giustificazioni e alla documentazione offerte dal contribuente, ha omesso di considerare la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE necessarie motivazioni di cui alle norme menzionate, limitandosi a confermare la decisione di primo grado.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 39, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3», il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato l’accertamento non su ‘presunzioni gravi, precise e concordanti’, bensì soltanto su un’unica presunzione, la quale non è stata ritenuta superabile dai rilievi e dai documenti giustificativi del contribuente, senza fornire
motivazione alcuna di detta determinazione e omettendo di valutare la gravità, la precisione e la concordanza stesse RAGIONE_SOCIALE circostanze presunte dagli agenti verificatori.
Quanto al ricorso avverso il diniego di definizione agevolata:
2.1. Con l’unico motivo, così rubricato: «Violazione dell’art. della Legge n. 130/2022», il contribuente contesta che l’Ufficio non abbia tenuto conto del giudicato interno nel frattempo formatosi sostenendo che lo stesso riferimento contenuto nell’art. 5, co. 2, della legge n. 130/2022 alle ‘controversie tributarie’ fissa inesorabilmente il valore della lite alla somma che è in contestazione alla data del 16 settembre 2022.
L’esame del ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è preliminare all’esame del ricorso avverso la sentenza della C.t.r.
3.1. Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato (Cass. 24/11/2002, n. 34703) quello secondo cui in tema di determinazione della somma dovuta per la definizione, la circolare n. 6/E dell’1 aprile 2019 così argomenta a pag. 12 e ss.: «Si evidenzia, inoltre, che nella circolare n. 22/E del 2017, alla nota n. 40, si afferma che gli importi dovuti per la definizione della lite vanno calcolati ‘Al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l’Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento».
3.1. Pertanto, al giudicato interno formatosi nella presente fattispecie va dato rilievo ai fini della definizione agevolata atteso che il riferimento contenuto nell’art. 5, co. 2, della legge n. 130/2022 – alle controversie tributarie fissa inesorabilmente il valore della lite alla somma che è in contestazione alla data del 16 settembre 2022; sulle altre somme non esisteva più alcuna contestazione né alcuna controversia. La norma stabilisce il criterio secondo cui, allorquando la controversia continua per tutta la pretesa fissata nel primo grado, si tiene conto del valore ex art. 16, co. 3, l. 289/2002, restando ininfluenti i risultati interlocutori intermedi. Nei casi in cui, però, la controversia si sia ridotta nell’ammontare per via del comportamento acquiescente di una RAGIONE_SOCIALE parti, il riferimento non potrà che essere alla somma residua. Il richiamo alla legge 289/2002 non rimane senza utilità, atteso che vale a computare le sole imposte in contestazione residua, con esclusione degli interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni collegate al tributo. Di poi, il riferimento al valore ex art. 16, co. 3, l. 289/2002, effettuato nel testo dell’art. 5 l. 130/2022, deve esser interpretato come riferito alla parte relativa alla controversia in atto al 16 settembre 2022, al netto di giudicati interni. Tale computo vale sia ai fini della determinazione RAGIONE_SOCIALE controversie definibili sia quanto alla determinazione dell’imposta da versare per usufruire della definizione agevolata.
L’accoglimento del motivo di opposizione rende superfluo l’esame del ricorso.
In conclusione va accolta l’opposizione proposta dal contribuente avverso il diniego di definizione agevolata con conseguente estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’opposizione del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata.
Dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME