Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3210 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3210 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
NOME COGNOME ;
-intimata- avverso la sentenza n. 989/4/23, depositata il 24/10/2023, non notificata, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna.
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME, la Corte osserva
Fatti di causa
Definizione agevolata -Sospensione dei termini per impugnare ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 – Cumulo con il termine ex art. 327 c.p.c.
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9493/2024 proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliate presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente-
contro
La controversia trae origine dall’impugnazion e dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, per IRPEF anno 2012, notificato in data 19 maggio 2017 alla contribuente COGNOME, in relazione alla quota di partecipazione detenuta dalla stessa del 97,25 % nella società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in base alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili all’interno di una società a ristretta base partecipativa. L’avviso era preceduto dalla notifica da parte della Guardia di Finanza a NOME, in qualità di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE liquidazione, esercente l’attività di ‘costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive’, di un processo verbale di constatazione al quale seguiva la notifica alla società del l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva accertato, in via analitico-induttiva, un maggior reddito per il 2012 pari ad € 430.159,00. L’avviso a carico della società, la cui notifica si era perfezionata per mancato ritiro, non veniva impugnato e diventava definitivo.
Con sentenza n. 174/01/18, depositata il 27 luglio 2018 e mai notificata, il giudice prossimale accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo carente la prova in punto di distribuzione degli utili extracontabili nell’anno 2012 .
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame l’RAGIONE_SOCIALE con atto di appello notificato in data 27 novembre 2019, avvalendosi della sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la riforma della sentenza con la conferma della legittimità dell’avviso.
La contribuente si costituiva nel giudizio di secondo grado il 21/02/2020, c hiedendo il rigetto dell’appello di cui eccepiva preliminarmente la tardività, con conseguente inammissibilità,
sostenendo che -in virtù della non cumulabilità della sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018 al periodo di sospensione feriale – il termine per impugnare la sentenza di primo grado era scaduto il 27/10/2019.
La Corte di Giustizia tributaria di II grado dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe indicata, depositata il 24/10/2023, h a dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per tardività, ritenendo applicabile la sola sospensione straordinaria dei termini per impugnare di nove mesi ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, di cui escludeva la cumulabilità con la sospensione feriale ex l. n. 742/1969, citando alcuni arresti di questa Corte secondo cui la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui vi si sovrapponga il periodo di sospensione feriale dei termini (Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530; cfr. anche Cass., 16 maggio 2014, n. 10741, Cass. 28 giugno 2013, n. 16347 e Cass., 20 dicembre 2012, n. 23576).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, D.L. 119/2018, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136, dell’art. 38 e 51 del D.lgs. n. 546 del 92, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 della l. n. 742 del 1969 , in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.. Deduce che, nel caso di specie, diversamente da quelli di cui ai precedenti giurisprudenziali richiamati dalla CGT di secondo grado il periodo di sospensione feriale operava con riferimento al termine naturale di impugnazione, e non
(anche) al periodo di sospensione ex d.l. n. 119 del 2018, con conseguente erroneità del calcolo operato dal giudice di secondo grado in quanto il termine lungo (sei mesi) di impugnazione ex art. 327 comma 1 c.p.c. (novellato dalla l. n.69 del 2009), con la maggiorazione della sospensione feriale (31gg) per l’anno 2018, sarebbe scaduto il 27 febbraio 2019 (e non il 27 gennaio 2019). Conseguentemente, il termine finale per proporre impugnazione era quello del 27 novembre 2019, in virtù della sommatoria dei nove mesi di sospensione ex art. 6, comma 11, D.L. 119/2018.
2. Il motivo va accolto.
2.1. Secondo l’art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, «(…) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2019».
La disposizione prevede la sospensione per nove mesi del termine di impugnazione sulla base della mera proponibilità da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata nelle ‘ controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Questa Corte ha escluso la cumulabilità della sospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, ma solo
nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass. Sez. 6, 15/10/2021, n. 28398, Rv. 662817 -01; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, n. 8681 ; per l’incumulabilità RAGIONE_SOCIALE cause di sospensione dei termini processuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi, si fa rimando a Cass., Sez. 5, 29 maggio 2020, n. 10252; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8581; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2021, n. 12488).
Anche la circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE 11 aprile 2019 n. 6 (“Definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie – Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136″), prevede (paragrafo 8), per l’appunto, che «la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini».
Nella specie, tenendo conto del termine lungo (sei mesi) di impugnazione (art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69), con la maggiorazione della sospensione feriale (trentuno giorni) per l’anno 2018, l’appello avverso la sentenza di primo grado depositata il 27 luglio 2018 doveva essere proposto entro il 27 febbraio 2019.
L’aggiunta dei nove mesi di sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 ha fatto slittare la scadenza del termine al 27 novembre 2019, termine che, in linea con i citati arresti, non sarebbe stato ulteriormente prorogabile in ragione del periodo di sospensione feriale (trentuno giorni) per l’anno 2019, a causa della parziale
sovrapposizione con i nove mesi di sospensione stabilita in via straordinaria dall’art.6, comma 11, del d.l. n.119 del 2018.
Tanto premesso, la proposizione dell’appello avverso la sentenza della CTP di Ravenna n. 174/01/18, depositata il 27 luglio 2018, in quanto avvenuta con la notifica del gravame il 27.11.2019, è tempestiva e l’impugnazione era, quindi, ammissibile.
2.2. Va, dunque, formulato il seguente principio di diritto: ‘ Ai fini del computo dei termini di impugnazione, la sospensione straordinaria di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, con modif., dalla legge n. 136 del 2018, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove lo stesso scada compresa la sospensione feriale ex art. 1 della legge n. 742 del 1969 – tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019, con quello di nove mesi previsto dalla predetta disposizione, non essendovi in tal caso sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione ‘ .
2.3. La pronuncia impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna, affinché, in diversa composizione, proceda all’esame del merito del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE che, a causa della erronea pronuncia in rito, non aveva affrontato, nonché alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Emilia Romagna, la quale provvederà a ll’esame del merito d ell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, provvedendo anche sul regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME