Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 22/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/05/2025
IMPOSTA SUCCESSIONE – DEFINIZIONE AGEVOLATA COEREDE EFFETTI –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14525/2021 del ruolo generale, proposto
DA
ESPOSITO NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, in qualità di erede con beneficio d’inventario di Bardoscia NOME, rappresentato e difeso, come da procura speciale e nomina da intendersi poste in calce alla costituzione di nuovo difensore depositata l’8 ottobre 2024, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
ESPOSITO NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, in qualità di erede con beneficio d’inventario di Bardoscia NOME, rappresentato e difeso, come da procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 3371/2025 Numero di raccolta generale 20659/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 2466/22/2020 della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Lecce – depositata in data 18 novembre 2020, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento indicato in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di successione relativa alla successione (apertasi il 16 dicembre 1983) di NOME COGNOME con riguardo a vari fabbricati e terreni, siti in provincia di Lecce, dichiarati in lire 206.348.000, accertati dall’ufficio in lire 740.865.000, stimati dalla commissione tributaria provinciale in lire 450.000.000, in termini poi confermati dal (primo) giudice regionale.
1.1. La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 13607/2018, cassava detta ultima sentenza, con rinvio alla Commissione regionale perchè riconsiderasse la fattispecie estimativa alla luce dei parametri ivi indicati.
1.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Lecce -dava atto che l’Agenzia delle Entrate « aveva prodotto una
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comunicazione secondo cui, a seguito di domanda in data 29.05.2019 di definizione agevolata delle controversie tributarie ex articolo 6 del D.L. n. 119/2018, da parte del signor COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di erede di COGNOME NOME avendo l’appellante effettuato il pagamento della prima di 20 rate dell’importo dovuto, può procedersi alla definizione del presente contenzioso. In ragione di tanto la prefata agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite ».
Conseguentemente la Commissione dichiarava, ai sensi dell’articolo 46 d.lgs. n. 546/1992, l’estinzione del giudizio, con la compensazione delle spese di lite.
Con ricorso notificato in data 17 maggio 2021 NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque motivi di impugnazione, depositando in data 30 aprile 2025 memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
NOME COGNOME resisteva con controricorso notificato in data 18 giugno 2021, depositando in data 29 aprile 2025 memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 4 ottobre 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo impugnazione l’istante ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per travisamento della prova a mente dell’art. 115 c.p.c., assumendo di non aver avanzato nessuna istanza di definizione agevolata, né versato alcuna rata, procedura attivata invece dal germano NOME COGNOME come pure confermato dal
funzionario dell’Agenzia, cosicchè la Commissione aveva deciso la causa sulla base di un’informazione probatoria priva di supporto documentale ed inesistente. Numero sezionale 3371/2025 Numero di raccolta generale 20659/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con la seconda doglianza, proposta in via subordinata, il contribuente ha lamentato, con riferimento al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., la vi olazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione della «errata valutazione della dichiarazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate di Lecce» (v. pagina n. 13 del ricorso), ribadendo che nessun documento a firma del ricorrente era stato depositato in giudizio, come contestato all’udienza del 28 settembre 2020 in cui si era opposto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con la terza ragione di contestazione l’istante ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 d.lgs n. 546/1992, sostenendo che non ricorreva alcuna ipotesi di cessazione della materia del contendere, essendosi l’istante, invece, decisamente opposto a tale esito della lite, insistendo per la declaratoria di nullità dell’atto impugnato, permanendo l’interesse alla decisione ed alla stima definitiva dei beni, giacchè, in caso di mancato pagamento delle rate di cui alla procedura di definizione agevolata, il patrimonio del ricorrente potrebbe essere suscettivo di nuova aggressione da parte del fisco.
Con la quarta censura il ricorrente s’è doluto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., dell’ omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio innanzi alla Commissione regionale (proc. n. 2448/2019), nonché di quelli merito di primo
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grado (proc. n. 1050/86) e di secondo grado (proc. n. 414196), in violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. Numero di raccolta generale 20659/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto la violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 111 cost., in relazione all’art. 24 cost ed all’art. 3 cost., nella parte in cui il Giudice regionale aveva dato prevalenza alle dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate di Lecce in merito alla definizione della lite depositata tardivamente, senza minimamente verificare la fondatezza dell’eccezione e della contestazione sollevate dal ricorrente, il quale aveva negato l’esistenza di qualsiasi richiesta a sua firma di definizione della lite.
I motivi di ricorso vanno esaminati unitariamente in quanto connessi e tutti ruotanti sulla circostanza fattuale dell’inesistenza di una richiesta di definizione agevolata della controversia da parte del ricorrente, il quale si era, invece, opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la decisione della lite e l’annullamento o la riforma dell’atto impugnato, con ogni conseguenza sul regime delle spese di lite dei vari gradi del lungo processo in oggetto.
6.1. Ciò, non senza aver prima dichiarato l’inammissibilità del controricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate, siccome notificato in data 4 ottobre 2021 e quindi ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’articolo 370 c.p.c., considerando che il ricorso originario era stato notificato all’Ufficio in data 17 maggio 2021.
I suindicati motivi non possono essere accolti.
7.1. Va premesso che risulta pacifico in punto di fatto che effettivamente il ricorrente non aveva presentato alcuna richiesta
di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. Numero di raccolta generale 20659/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Risulta altrettanto pacifico che detta richiesta, con il pagamento della prima rata, sia stata però avanzata dal germano del ricorrente, NOME COGNOME che è parte in causa, benchè non sia ‘comparso’ nel giudizio di rinvio.
Alla luce di tali evidenze, ricorrono, allora, i principi più volte espressi da questa Corte secondo cui:
in caso di successione, sia testamentaria che legittima, in base alla previsione dell’art. 36 d.lgs. n. 346/1990 nasce a carico di tutti i coeredi un’obbligazione tributaria solidale, avente ad oggetto l’intero importo del tributo successorio, analogamente a quanto accade nel negozio traslativo posto in essere nei confronti di più acquirenti di un immobile. La citata previsione mantiene la solidarietà quale principio generale dell’intera imposta di successione, sicché tutti gli eredi sono ritenuti obbligati per la medesima prestazione nei riguardi dell’erario (art. 1292 c.c.) (cfr. Cass. n. 24624/2014, che richiama Cass. n. 18008/2006 e Cass. n. 10031/2003);
il principio della solidarietà dei coeredi contenuta nella menzionata disposizione è regola speciale predisposta per il pagamento dell’imposta di successione (cfr. Cass. n. 22426/2014).
L’art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018 (con statuizione praticamente identica a quella già disposta dall’art. 16 della legge 289/2002, ripresa dall’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011) stabilisce che «La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 ».
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dell’obbligazione comporta, per il disposto dell’art. 1292 c.c., che l’adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l’ eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d’imposta dovuta dai condebitori d’imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l’effetto liberatorio conseguente al pagamento dell’unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v., con riferimento alla definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, ma con affermazione di principio valevole anche in relazione all’art. 6 d.l. n. 119/2018, Cass. n. 27020/2024, che richiama Cass. 6740/1995; Cass. 10031/2003; Cass. 18008/2006; Cass. 19034/2014; 37393/2021, cui adde, con riferimento all’analoga previsione dell’art. 5, comma 13, della legge n. 130/2022, Cass. n. 24663/2024). Data pubblicazione 22/07/2025
9.1. Questa Corte ha più volte affermato che la solidarietà
9.2. Si spiega allora perché sia del tutto irrilevante per l’esito del giudizio che non sia stato l’istante a presenta re la richiesta di definizione agevolata ed a pagare la prima rata, così come non ha rilievo la sua volontà di ottenere una decisione sul merito della controversia, non esistendo più una lite pendente, essendo stata, per l’appunto , definita da uno dei condebitori.
Né rileva il dedotto interesse alla decisione per l’ipotesi di inadempimento delle rate da parte del coerede, trattandosi – a tacer d’altro – di ipotesi dedotta in termini accademici, generici ed astratti, che non accreditano un concreto interesse alla decisione ai sensi dell’art. 100 c.p.c. .
Coerentemente, infine, la Commissione ha fatto applicazione della previsione dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 in tema di spese dell’intero giudizio, secondo cui «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Numero di raccolta generale 20659/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Non vi è stata, quindi, omissione di pronuncia, ma corretta applicazione della predetta disposizione (cfr. Cass. n. 27020/2024 cit.).
Alla stregua delle ragioni sopra illustrate il ricorso va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei riguardi di NOME COGNOME non anche in relazione al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate, in quanto tardivamente costituitasi.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di NOME COGNOME nella misura di 2.400,00 € per competenze ed accessori ed al rimborso delle spese vive pari a 200,00 €.
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Numero registro generale 14525/2021
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 . Numero di raccolta generale 20659/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME