Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35350 Anno 2023
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 2857 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5024/16/2019, depositata in data 5 giugno 2019, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 5048/05/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale, per quanto di interesse, aveva ritenuto l’indebita deduzio ne da parte della società, ai fini Ires e Irap, per il 2012: 1) della quota di trattamento di fine mandato per l’amministratore, annualmente accantonata (ovvero per competenza), stante la mancanza di atto di data certa precedente alla nascita del rapporto amministratore/società di cui agli artt. 105 e 17, comma 1, lett.c) del TUIR; 2) dei rimborsi RAGIONE_SOCIALE spese e indennità di trasferta ai dipendenti non trattandosi di prestazioni specifiche svolte eccezionalmente fuori dall’abituale sede di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR ;
-in punto di diritto, la CTRannullando l’atto impositivo limitatamente al recupero a tassazione ai fini Ires, dell’accantonamento del TFM e RAGIONE_SOCIALE diarie e indennità corrisposte ai dipendenti- per quanto di interesse, ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni di cui alla sentenza, ancora non passata in giudicato, della medesima CTR n. 10650 dell’11.12.2018 relativa ad analoga vicenda per l’annualità 2011, e, dando per richiamata e trascritta la relativa motivazione, ha ribadito che: 1) ai f ini della deducibilità dell’indennità
all’amministratore, assimilata a quella per il TFR dei dipendenti ai sensi degli artt. 105 e 17, comma 1, lett. c), d), f) del d.P.R. n. 917/86, non era necessaria la data certa di formazione della relativa delibera; era legittimo il recupero a tassazione, ai fini Irap, in quanto tale costo erano escluso dalla deducibilità dall’art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 446/97; 2) erano deducibili i rimborsi RAGIONE_SOCIALE spese e indennità di trasferta ai dipendenti, in quanto, benché determinate in misura fissa (ma entro il limite di legge di euro 46,48), era applicabile il comma 5 (e non il comma 6) dell’art. 51 TUIR in virtù dell’interpretazione autentica data con l’art. 7 -quinquies del d.l. n. 193/2016, allorché mancasse come nella specie l’indicazione in contratto della sede di lavoro e lo svolgimento dell’attività richiedesse la continua mobilità del dipendente;
la società contribuente resiste con controricorso;
in data 4 ottobre 2023, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, con deposito della quietanza di pagamento dell’intero importo dovuto.
CONSIDERATO CHE
-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR fondato la decisione di accoglimento parziale dell’appello sul richiamo della sentenza n. 10650/18, senza esporre i contenuti e le ragioni della loro condivisione alla luce dei motivi di gravame e senza che su di essa fosse intervenuto il giudicato;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 105 e 17, comma 1, lett. c) del TUIR per avere ritenuto deducibile l’indennità dell’amministratore in mancanza di data certa di formazione della relativa delibera, sebbene ai sensi dei pur richiamati artt. 105 e 17, comma 1, lett. c) del TUIR, le quote di TFM accantonate fossero deducibili per competenza soltanto nei limiti in cui il diritto all’indennità risultasse da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;
-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 51 del TUIR e degli artt. 2697 e 2730 c.c. per avere la CTR ritenuto deducibili i rimborsi RAGIONE_SOCIALE spese e indennità di trasferta ai dipendenti, in a pplicazione del comma 5 (e non del comma 6) dell’art. 51 del TUIR sebbene difettasse la prova da parte della contribuente dell’eccezionalità degli spostamenti dei dipendenti fuori dalla sede ordinaria di lavoro e tantomeno di una specifica attività che portasse solo temporaneamente il dipendente fuori da tale sede;
-con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio non avendo il giudice di appello considerato una serie di elementi (ammissioni del legale rappresentante circ a l’ordinario svolgimento della prestazione dei dipendenti mediante spostamenti verso i clienti; costanti spese dei dipendenti a tal fine compensate con le indennità fisse in esame; attestazioni dei verbalizzanti circa lo svolgimento di un’attività commerc iale imperniata sul rapporto diretto con clienti e altri soggetti; le risultanze RAGIONE_SOCIALE buste paga circa il carattere fisso e forfettario RAGIONE_SOCIALE indennità) denotanti la mancata configurabilità di effettive ‘trasferte’ cui potere applicare l’art. 51, comma 5, TUIR;
-in data 4 ottobre 2023, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, allegando ad essa: 1) copia della domanda presentata il 25 9.2023 di definizione agevolata cui al comma 195 della Legge n. 197/2022 riguardante l’avviso in questione; 2) attestazione del 26.9.2023 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata e 3) quietanza di versamento dell’importo di € 4.618,00, dovuto ai fini della definizione agevolata, effettuato in data 22.9.2023;
-ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, e ntro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del
versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
-ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023