Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 882 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 882 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24173/2016 R.G. proposto da
NOME COGNOME e COGNOME NOME , in proprio e quali soci della cessata RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 105/03/16, depositata il 21 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 105/03/16 del 21/03/2016 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) avverso la sentenza n. 71/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Gorizia (di seguito CTP), la quale, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla cessata RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME e NOME COGNOME, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 e accolto i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF relativa al medesimo anno d’imposta.
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME ed NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. con la quale hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella l. 4 dicembre 2017, il quale ha esteso i termini di adesione della procedura prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225.
1.1. Unitamente alla predetta memoria i ricorrenti hanno documentato l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1.2. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La C orte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2022.