Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 641 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Avv. Acc. IRES e IRAP 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10198/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1612/01/2015, depositata in data 26 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Vicenza – a seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusasi con
P.V.C. regolarmente notificato, provvedeva ad emettere avviso di accertamento n. T6503CS02599/2013, relativo ad IRES ed IRAP anno 2008, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con il quale si accertava ai fini delle II.DD., ex art. 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la sopravvenienza attiva d’esercizio di € 75.000,00 ed irrogava le relative sanzioni. In particolare, gli agenti verificatori avevano accertato che la società era stata costituita nel 2005, allo scopo di gestire e mettere in vendita un mobile di antiquariato molto pregiato e risalente a fine ‘800, mobile che era stato precedentemente acquistato dai soci COGNOME NOME e NOME NOME e poi conferito alla società.
Avverso l’avviso di accertamento la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Vicenza; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE Vicenza, con sentenza n. 482/03/2014, rigettava il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE del Veneto; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 1612/01/2015, depositata in data 26 ottobre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame della società.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 per la società contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)» la società contribuente lamenta l’ error in iudicando
nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE ha qualificato come sopravvenienze attive due operazioni che non hanno portato ad un arricchimento patrimoniale della società, ma che provvedevano solamente a variare delle partite di credito e debito.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Omesso esame di un fatto decisivo» la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare che con riguardo ad avviso di accertamento afferente gli stessi fatti di quello qui in oggetto ma riferito all’annualità 2006, C.t.p. e C.t.r. avevano ritenuto fondate le giustificazione addotte dalla stessa società contribuente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212 e norme sul contraddittorio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che l’avviso di accertamento non riportava i motivi per cui erano state rigettate le giustificazioni presentate in sede di contraddittorio preventivo.
Va premesso che con memoria depositata in data 1° dicembre 2024, la società contribuente riferiva, con riferimento all’avviso di accertamento n. T6503CS02599/2013 oggetto del presente giudizio, di aver presentato, in data 28 aprile 2023, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed all’uopo ha allegato la comunicazione inoltrata dall’Agenzia delle Entrate, in data 28 agosto 2023, delle somme dovute (€ 25.664,89) con le relative rateizzazioni (n. 18). Allo stato, dai documenti depositati non è dato evincere il completamento del
pagamento delle rate per cui si impone concedere un ulteriore periodo di sospensione.
In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento delle somme dovute; l’estinzione del giudizio è quindi subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo sino al 30/11/2027.
Così decisa in Roma in data 12 dicembre 2024.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME