Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16130/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale-
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro
tempore, ex lege domiciliato in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 790/2020 depositata il 24/01/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 20125 dal co: NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli atri ed estinzione del ricorso incidentale;
uditi per le parti l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per la parte privata.
FATTI DI CAUSA
Per l’anno 2005 contribuenti COGNOME NOME, NOME e NOME, nonché COGNOME NOME erano ripresi a tassazione in ragione della partecipazione nella soc. RAGIONE_SOCIALE, a ristretta compagine sociale ed esercente commercio all’ingrosso e dettaglio di materiale per l’edilizia, a sua volta oggetto di avviso di accertamento per maggiori ricavi non esposti.
I gradi di merito erano parzialmente favorevoli alla parte contribuente, così come il giudizio di rinvio all’esito del ricorso avanti questa Corte, dove ricorre nuovamente l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, cui replicano i contribuenti, anche quali eredi della sig.a NOME COGNOME, interponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.
In prossimità dell’udienza, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del
primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri e l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha dichiarato di aver definito la controversia, aderendo alla relativa procedura agevolata e dichiara di rinunciare al ricorso.
Il giorno prima dell’udienza, la parte pubblica ha fatto pervenire nota dove si evidenzia che non tutte le cartelle oggetto della presente controversia sono in corso di definizione agevolata.
RAGIONI DELA DECISIONE
Deve essere esaminata con priorità la procedura di definizione agevolata.
Considerato che è stata rimessa alla cognizione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità la questione circa il momento del perfezionamento della procedura agevolata e RAGIONE_SOCIALE relative specifiche conseguenze, risulta necessario rinviare la trattazione del presenta affare a momento successivo alla pubblicazione della predetta decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 05/06/2025.