Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16283 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16130/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro
tempore, ex lege domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 790/2020 depositata il 24/01/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 20125 dal co: NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli atri ed estinzione del ricorso incidentale;
uditi per le parti l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME e l’Avv. NOME COGNOME per la parte privata.
FATTI DI CAUSA
Per l’anno 2005 contribuenti NOMECOGNOME NOME e NOME, nonché COGNOME NOME erano ripresi a tassazione in ragione della partecipazione nella soc. RAGIONE_SOCIALE, a ristretta compagine sociale ed esercente commercio all’ingrosso e dettaglio di materiale per l’edilizia, a sua volta oggetto di avviso di accertamento per maggiori ricavi non esposti.
I gradi di merito erano parzialmente favorevoli alla parte contribuente, così come il giudizio di rinvio all’esito del ricorso avanti questa Corte, dove ricorre nuovamente l’Agenzia delle entrate, affidandosi a quattro motivi, cui replicano i contribuenti, anche quali eredi della sig.a NOME COGNOME interponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.
In prossimità dell’udienza, il Pubblico Ministero, in persona del sost. Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del
primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri e l’inammissibilità del ricorso incidentale.
Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata ha dichiarato di aver definito la controversia, aderendo alla relativa procedura agevolata e dichiara di rinunciare al ricorso.
Il giorno prima dell’udienza, la parte pubblica ha fatto pervenire nota dove si evidenzia che non tutte le cartelle oggetto della presente controversia sono in corso di definizione agevolata.
RAGIONI DELA DECISIONE
Deve essere esaminata con priorità la procedura di definizione agevolata.
Considerato che è stata rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità la questione circa il momento del perfezionamento della procedura agevolata e delle relative specifiche conseguenze, risulta necessario rinviare la trattazione del presenta affare a momento successivo alla pubblicazione della predetta decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione dell’affare a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 05/06/2025.