Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8056/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – e nei confronti di
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Oggetto:
Tributi –
Definizione agevolata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 5/01/2017, depositata il 10.01.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Campobasso accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette, in relazione all’anno 2004, e per IVA, in relazione all’anno 2002;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello che l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto solo con riferimento all’avviso di accertamento riguardante l’IVA , osservando che andava confermata la sentenza di primo grado secondo la quale, sulla base RAGIONE_SOCIALE motivazioni del Tribunale di Campobasso, nell’operazione contestata non era configurabile alcuna permuta, non era stata conseguita alcuna plusvalenza, la RAGIONE_SOCIALE (ed indirettamente i soci) avevano subito un danno, a seguito dell’inadempimento contrattuale dell’altro contraente, e vi era stata assoluzione dei soci anche in sede penale;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-la società contribuente resisteva con controricorso, mentre rimanevano intimati i soci.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1,
n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione, avendo la CTR giustificato la propria decisione con argomentazioni non attinenti all’effettiva materia del contendere, ben individuata dall’Ufficio nell’atto di appello ;
con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, avendo la CTR rigettato l’appello pronunciandosi sull’esito dei negozi giuridici posti in essere tra le parti e non sulla censura oggetto di appello, che riguardava esclusivamente l’operazione permutativa ai fini IVA, regolarmente perfezionatasi, seppure rimasta inattuata;
con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 13, comma 2, lett. d) e 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che il presupposto impositivo ai fini IVA si realizza al momento della conclusione del contratto, non rilevando la sua mancata esecuzione, per cui, anche se la permuta tra cosa presente (il terreno) con cosa futura (il realizzando edificio) non si era mai concretizzata per inadempimento di una RAGIONE_SOCIALE parti, che aveva realizzato un edificio diverso da quello convenuto, la stessa si era comunque perfezionata con la conclusione degli accordi contrattuali, dovendosi applicare l’art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972, e la base imponibile RAGIONE_SOCIALE fatture, emesse all’atto del rogito notarile, doveva essere costituita dal valore normale dei beni ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 633 del 1972, come determinato ai sensi del successivo art. 14;
successivamente alla data fissata per la camera di consiglio sono state comunicate dalla cancelleria le risultanze desumibili dall’elenco depositato ai sensi de ll’art. 40, comma 3, del d.l. 13 del 2023, conv.
in l. n. 41 del 2023, che prevede che ‘Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 “Giustizia tributaria” della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell’articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell’articolo 391 del codice di procedura civile, l’RAGIONE_SOCIALE, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco RAGIONE_SOCIALE controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1′ ;
-nell’elenco sono indicati il numero di ruolo del giudizio in esame , gli estremi del l’avviso di accertamento impugnato (RD002101015442009) e si dà atto del versamento totale dell’importo dovuto, in data 29.09.2023, pari ad euro 440,00 ;
-l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
-secondo l’art. 1, commi 200 e 201, della l. n. 197 del 2022, infatti, ‘ L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla
notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine’ (comma 200). ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e’ di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200′ (comma 201);
-pertanto, alla luce RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni e dell’elenco comunicato va dichiarata l’estinzione del giudizio ;
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022);
in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica ( ex multis , Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023