Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7547 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33114/2018 R.G., proposto
DA
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, c on sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
l a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato alla memoria di nomina di nuovo difensore nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE N. 197/2022
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 27 luglio 2018 n. 5290/16/2018, notificata il 13 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO; udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito per la controricorrente/ricorrente incidentale l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento;
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 27 luglio 2018, n. 5290/16/2018, notificata il 13 settembre 2018, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento (n. 09720150144915817000) per la somma complessiva di € 2.183.914,66, in dipendenza di avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) per l’INVIM straordinaria a carico della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, avente sede in Roma, in ordine alla proprietà di un fabbricato sito in Roma alla INDIRIZZO (con la denominazione di ‘ Palazzo Italia ‘) nel periodo compreso dall’anno 1972 all’anno 1982, per l’importo di € 757.814,42, pari alla frazione di 1/3 del totale liquidato nella misura di € 2.273.443,27, a seguito di rettifica (in base a perizia estimativa dell’U.T.E. di Roma) del valore finale denunciato in sede di autoliquidazione da £ 40.000.000.000 a £ 70.300.000.000, ha rigettato l’appello proposto dalla
medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , nella qualità di ex -socio unico della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese sin dal 21 dicembre 1993, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 22 maggio 2017 n. 12457/06/2017, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la sentenza depositata dalla medesima il 23 settembre 2013, n. 269/09/2013, avesse annullato (con rinvio al giudice a quo ) la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 febbraio 2005, n. 673/40/2004, la quale aveva rigettato il ricorso della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , in liquidazione, avverso il suddetto avviso di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale (condizionato) avverso la medesima sentenza.
In corso di causa, con provvedimento adottato l’8 maggio 2020, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 14 maggio 2020, l’RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’istanza proposta dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ per la definizione agevolata della controversia tributaria, rilevando che la cartella di pagamento costituiva un atto di riscossione (per una frazione) della somma dovuta in base all’avviso di accertamento e, pertanto, non rientrava nella sfera operativa dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Con successivo ricorso, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha impugnato il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con ulteriore controricorso.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso averso il diniego della definizione agevolata e per la dichiarazione di inammissibilità (per tardiva proposizione) del ricorso principale.
La ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Fissata la trattazione in pubblica udienza, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire alla contribuente di sostituire il difensore medio tempore deceduto.
Indi, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata della controversia ex art. 1, comma 197, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, con il pagamento integrale del tributo dovuto dopo l’esito favorevole dell’impugnazione proposta avverso ulteriore cartella di pagamento per la medesima causale, le parti hanno depositato memoria congiunta, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 19 e 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il presunto annullamento con rinvio della sentenza di prime cure sull’impugnazione dell’ avviso di accertamento non consentiva l’iscrizione a ruolo e
l’emanazione della cartella di pagamento per la riscossione provvisoria dell’acconto sull’imposta dovuta, là dove la rimessione della controversia dinanzi al giudice di prima istanza postulava la conservazione dell’avviso di accertamento anche ai fini della suscettibilità dell’esecuzione provvisoria in corso di causa.
Il ricorso incidentale (condizionato) è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di giudicato formatosi in ordine alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 ottobre 2014, n. 19541/31/2014, che aveva annullato altra cartella di pagamento emanata nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per la medesima imposta (ne ll’ammontare integrale di € 2.273.443,27, con i relativi accessori) sui medesimi presupposti.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sull’eccezione di illegittimità del l’iscrizione a ruolo per violazione RAGIONE_SOCIALE art. 2362 e 2495 cod. civ. (nel testo vigente ratione temporis ) e, in subordine, dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo vigente ratione temporis ), giacché l’ RAGIONE_SOCIALE non poteva iscrivere a ruolo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ un avviso di accertamento emanato nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, facendo
valere la responsabilità dei soci per i debiti della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Il ricorso avverso il diniego di ammissione alla definizione agevolata è affidato a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 agosto 2000 n. 212, per essere stata denegata dall’RAGIONE_SOCIALE la definizione agevolata della controversia con motivazione erronea, non avendo tenuto conto dei giudicati formatisi in ordine alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 7 ottobre 2014, n. 19541/31/2014, ed alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 28 febbraio 2014, n. 4029/36/2014.
3.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per essere stata denegata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la definizione agevolata della controversia con motivazione erronea, non avendo tenuto conto dei pagamenti eseguiti dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ con la presentazione della domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
3.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 agosto 2000, n. 212, p er essere stata denegata dall’RAGIONE_SOCIALE la definizione agevolata della controversia con motivazione carente, non avendo tenuto conto della definizione della pendenza tributaria attraverso la presentazione della domanda di condono ex art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Con memoria depositata il 7 dicembre 2023, premesso che la contribuente aveva presentato domanda di definizione
agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ed aveva provveduto in unica soluzione al pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, le parti hanno chiesto di dichiarare l’estinzione de l presente procedimento per cessazione della materia del contendere.
4.1 Come è noto, la definizione agevolata prevista da ll’ art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le « controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge » (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023).
4.2 Secondo l’art. 1, commi 194 – 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: « 194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento RAGIONE_SOCIALE importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo
successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento RAGIONE_SOCIALE importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso
fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento RAGIONE_SOCIALE importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione RAGIONE_SOCIALE atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il
termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200 ».
4.3 Peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: « 205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale »;
4.4 Va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 20 23; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata.
4.5 Nella specie, non risulta essere stato adottato il diniego della definizione agevolata, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come è previsto dall ‘art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
4.6 In sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque,
dichiarata l ‘e stinzione del procedimento, ai sensi de ll’ art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56).
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previ sione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 marzo