Definizione Agevolata Controversie: La Cassazione Conferma l’Estinzione del Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha posto fine a una controversia tributaria grazie all’applicazione della Definizione Agevolata Controversie. Questo strumento, introdotto dalla legge n. 197/2022, si conferma una via efficace per chiudere i contenziosi pendenti con il Fisco. Analizziamo come l’adesione a questa procedura abbia portato all’estinzione del giudizio, offrendo un’importante lezione pratica per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso
La vicenda vedeva contrapposte l’Agenzia delle Entrate e una società per azioni. L’Agenzia aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ritenuta sfavorevole. Il contenzioso era quindi giunto all’ultimo grado di giudizio, con esiti incerti e il protrarsi di tempi e costi legali per entrambe le parti.
L’Impatto della Definizione Agevolata Controversie
Nelle more del giudizio di Cassazione, è intervenuta una novità normativa decisiva: la legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova procedura di Definizione Agevolata Controversie, comunemente nota come “tregua fiscale”. La società contribuente ha colto questa opportunità, ha aderito alla procedura e ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla normativa per sanare la propria posizione. A riprova dell’avvenuto adempimento, ha depositato in giudizio l’attestazione del pagamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della documentazione prodotta dalla società, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare la legge. La norma sulla definizione agevolata prevede, infatti, che il perfezionamento della procedura con il relativo pagamento determini l’estinzione del giudizio. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il processo estinto, ponendo fine alla lite in modo definitivo.
Le Motivazioni
La motivazione alla base dell’ordinanza è chiara e lineare. La Corte ha semplicemente verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge n. 197/2022. L’adesione del contribuente alla procedura speciale e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento sono elementi sufficienti a determinare, per espressa previsione normativa, l’effetto estintivo del contenzioso. Non era necessaria alcuna ulteriore valutazione sul merito della controversia originaria, poiché la volontà del legislatore è quella di chiudere le liti pendenti a fronte del versamento di una somma predeterminata.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce la validità e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta una preziosa opportunità per chiudere con certezza controversie che potrebbero trascinarsi per anni, con costi significativi. Per l’amministrazione della giustizia, consente di ridurre il carico di lavoro, liberando risorse per altri casi. La decisione evidenzia l’importanza per le aziende e i loro consulenti di monitorare costantemente la legislazione per cogliere le finestre normative che permettono di risolvere le pendenze fiscali in modo vantaggioso.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla Definizione Agevolata Controversie?
Il processo viene dichiarato estinto, a condizione che il contribuente dimostri di aver completato la procedura e di aver pagato gli importi dovuti secondo la normativa specifica.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Nell’ordinanza in esame, la Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, senza quindi una condanna al pagamento in favore dell’altra parte.
Quale normativa ha permesso la chiusura di questo caso?
Il provvedimento fa esplicito riferimento alla legge n. 197/2022, che ha introdotto la procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali a cui la parte contribuente ha aderito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17037/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2482/2016 depositata il 26/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
CONSIDERATO
Che nelle more del giudizio la parte contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle controversie di cui alla l. n. 197/2022, producendo l’attestazione del pagamento di quanto dovuto
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.