Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16091 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 1679/2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3371/16/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 31 maggio 2019; e sul ricorso successivo avverso l’atto di diniego di condono, proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
– intimata- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
1. NOME COGNOME, già dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena in qualità di addetta alla riscossione dei tributi, percepì dal proprio datore di lavoro, per le annualità comprese fra il 2008 e il 2011, assegni straordinari integrativi del reddito, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali , istituito presso l’INPS ai sensi del d.m. 24 novembre 2003, n. 375.
Tali somme, oggetto di ritenuta alla fonte, vennero sottoposte a tassazione ordinaria; successivamente, su istanza della contribuente, l’Erario provvide a rimborsare un importo pari alla differenza d’imposta che risultava dall’applicazione del regime di tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR, in base al rinvio operato, al riguardo, dall’art. 59, comma 3, della l. n. 449/1997.
In seguito, tuttavia, reputando applicabile il regime ordinario, l’Ufficio inviò alla Galli una comunicazione preventiva con la quale
veniva richiesta la restituzione, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 602/1973, delle somme precedentemente rimborsate; a ciò fece seguito la notifica alla contribuente di una cartella di pagamento contenente intimazione al versamento del precedente rimborso.
La Galli impugnò entrambi gli atti innanzi alla C.T.P. di Roma, la quale, riuniti i distinti ricorsi, li accolse.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero applicabile il regime di tassazione separata in quanto il rapporto di lavoro della contribuente con l’istituto di credito era regolato dal ridetto art. 59, comma 3, della l. n. 449/1997, recante, per l’appunto, una disciplina fiscale più favorevole, a nulla rilevando che costei fosse addetta al servizio di riscossione tributi.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate , sulla base di un unico motivo.
NOME COGNOME ha depositato controricorso.
Con istanza depositata il 4 gennaio 2023, la contribuente ha depositato una richiesta di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, della l. n. 130/2022, dando atto di aver medio tempore depositato un’istanza di definizione agevolata.
Detta ultima è stata oggetto di diniego erariale del 24 febbraio 2023, cui ha fatto seguito istanza di trattazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 7 marzo 2023.
La contribuente ha impugnato detto diniego con ricorso affidato ad un unico motivo , rispetto al quale l’Amministrazione non ha svolto difese.
In prossimità dell’udienza, la stessa controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
L’unico motivo del ricorso erariale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.m. 24 novembre 2003, n. 375, e del d.m. 28 aprile 2000, n. 158, letti in combinato disposto con l’art. 59, comma 3, della l. n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall’art. 26, comma 23, della l. n. 448/1998, nonché con l’art. 2, comma 28, della l. n. 662/1996.
L’Agenzia delle entrate, in particolare, assume che la C.T.R. avrebbe erroneamente assoggettato gli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali al regime di tassazione separata, pur non contenendo il d.m. n. 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dall’art. 59, comma 3, della l. n. 449 del 1997.
Va esaminato con precedenza il ricorso avverso il diniego di condono.
2.1. Quest’ultimo è stato motivato dall’Amministrazione con il fatto che le iscrizioni a ruolo di cui alla cartella impugnata ineriscono a un credito restitutorio, originato da un rimborso alla contribuente di somme che non le spettavano; non si tratta, quindi, di richiesta diretta a far valere una maggior pretesa impositiva e, perciò, il relativo giudizio di impugnazione non rientra nel perimetro di quelli soggetti a definizione ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289/2002, richiamato dall’art. 5 della l. n. 130/2022.
La contribuente contesta tale assunto, osservando che non risponde al vero l’asserzione dell’Ufficio secondo cui l’art. 5 del d.l. n. 130/2022 consentirebbe la definizione delle controversie tributarie in Cassazione, secondo quanto stabilito dall’art. 16 legge 289/2002 , norma richiamata unicamente ai fini della determinazione del valore della controversia.
Rileva che, al contrario, l’art. 5 non contiene più, a differenza del passato, alcuna specificazione circa la tipologia di controversia tributaria definibile, eccezion fatta per il disposto del comma 6, che –
alle lettere a) e b) -indica le uniche ipotesi di controversie non definibili, fra le quali non rientra il caso che qui occupa; pertanto, poiché la norma in questione non opera alcun richiamo ad ‘atti impositivi’, limitando il riferimento alle ‘controversie tributarie’ per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio o risulti soccombente, in tutto o in parte, in almeno uno dei gradi di merito, assume che nella specie il diniego sarebbe del tutto immotivato.
2.2. Il motivo è fondato.
L’art. 5 della l. n. 130/2022, con disposizione difforme da quella recata dalle norme che delimitavano l’ambito applicativo delle precedenti procedure di definizione agevolata, prevede quale requisito per l’accesso al condono la pendenza di una controversia tribu taria innanzi alla Corte di cassazione; ciò fatte salve le esclusioni stabilite dai commi 1 e 2 e dalle lettere a) e b) del comma 6, non pertinenti al caso di specie.
Rispetto alla disciplina del d.l. n. 118/2019, in particolare, difetta l’indicazione di un presupposto obiettivo rinvenibile nella necessità che sia impugnato un ‘ atto impositivo ‘ ; e tale novità appare conforme alla ratio della procedura speciale, chiaramente ispirata da un intento deflattivo del contenzioso pendente innanzi a questa Corte.
L’accesso, da parte del contribuente, alla procedura di definizione agevolata prevista dalla richiamata normativa non soggiace, pertanto, ad alcuna verifica circa la sussistenza di un atto espressivo della potestà impositiva, nei termini che questa Corte ha chiarito (v. per tutte Cass. sez. U, n. 18298/2021) in relazione alle fattispecie definitorie di cui a precedenti regimi normativi.
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: « La definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 riguarda tutti i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata
in vigore della legge, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal comma 6, lettere a) e b), in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità della normativa invocata; ne deriva che, rispetto alla disciplina recata dalle precedenti procedure di definizione agevolata, è venuto meno il presupposto obiettivo della ‘sussistenza di una controversia avente ad oggetto un impositivo’, e va perciò respinto l’eventuale diniego all’istanza definizione opposto dall’Agenzia delle Entrate per tale ragione ».
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata va accolto; consegue la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l. n. 130/2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; quanto alle spese del giudizio relativo al diniego, le stesse possono essere integralmente compensate, attesa la peculiarità della materia.
Resta assorbito nella statuizione che precede l’ esame dell’unico motivo di ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso della società contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite; dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di impugnazione del diniego.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema