Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33996 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
Oggetto: Irpef 2012 -Definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 – Atto impositivo -Cartella di pagamento -Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19761/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Lombardia, n. 225/14/2021, depositata in data 13 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nel 1994, ed al liquidatore COGNOME NOME, nel 1997, due avvisi di accertamento.
La Commissione tributaria provinciale di Varese, adita dai contribuenti, accoglieva, previa riunione, i ricorsi.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado.
L’ADE proponeva, quindi, ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con la sentenza n. 11188/2013, con cui rinviava alla CTR.
Il giudizio non veniva riassunto; l’Ufficio, stante la definitività dell’avviso di accertamento nei confronti del COGNOME, iscriveva a ruolo le somme dovute; l’agente della riscossione, quindi, notificava agli eredi del contribuente, nelle more deceduto, impersonalmente e collettivamente presso l’ultima residenza, la cartella di pagamento n. 117 NUMERO_CARTA, con il quale chiedeva il pagamento di Euro 218.529,23.
Gli eredi impugnavano la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese deducendo, da un lato, di non aver ricevuto, dopo la morte del congiunto, avvenuta nel 2003, l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE né il ricorso per cassazione, dall’altro, che il COGNOME aveva aderito, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di 1/3 RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte, al condono ex art. 12 l. 289/2002.
L’Ufficio, preso atto dell’istanza di condono, procedeva allo sgravio parziale annullando la cartella impugnata per 1/3 RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate, chiedendo alla CTP di dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’importo di Euro 41.230,82; evidenziava, poi, che il difensore del de cuius non aveva mai comunicato all’Ufficio né all’A.G. il decesso del proprio assistito.
La CTP accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia deducendo che il giudizio non era stato interrotto, stante la mancata comunicazione del decesso del contribuente, ed era quindi proseguito nei gradi successivi al primo. Pertanto, l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme di cui agli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per la mancata riassunzione del giudizio, doveva ritenersi legittima.
Gli eredi del contribuente si costituivano contestando l’avverso appello.
Nelle more, NOME COGNOME presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 119/2018; l’Ufficio denegava il condono richiesto, stante la natura riscossiva dell’atto -cartella di pagamento.
Tutti gli eredi presentavano, quindi, ricorso avverso il detto diniego innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La CTR, riuniti i giudizi, accoglieva il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata annullandolo, e rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi ad un motivo.
I contribuenti hanno resistito con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso .
È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 ottobre 2025.
Considerato che:
Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità/inesistenza del ricorso in quanto non sottoscritto dall’Avvocato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sia nella forma CAdES sia nella forma PAdES (pag. 5 del controricorso) , atteso che l’impugnazione risulta sottoscritta dall’AVV_NOTAIO con firma digitale. Inoltre, con riferimento alla modalità di estensione del file (CAdES o PAdES), questa Corte costantemente afferma che in caso di irritualità della notificazione dell ‘atto (nella specie, trat tavasi di
cartella di pagamento), in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “.p7m”, trova applicazione l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento AVV_NOTAIO scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. quando, come nella specie, la consegna telematica abbia prodotto, nel destinatario dell’atto, il risultato della conoscenza di quest’ultimo (Cass. 05/03/2019, n. 6417; più recentemente, Cass. 10/01/2025, n. 677).
1. Ciò posto, con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta la «violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 459, 565 e 2909 c.c., 110, 300 e 302 c.p.c., nonché 65 dpr 600/73, art. 6 del d.lgs. 119/2018 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. » per avere la CTR erroneamente affermato che la cartella di pagamento sarebbe il primo atto con il quale gli eredi avevano conosciuto la pretesa fiscale. Sostiene, di contro, la ricorrente che gli eredi del contribuente non erano state parti ‘formali’ del processo avente ad oggetto l’av viso di accertamento emesso nei confronti del loro dante causa solo per effetto di una scelta del difensore di quest’ultimo, che non ha mai comunicato il decesso del proprio assistito. Ma ‘per l’ultrattività del mandato in capo al difensore del proprio de cuius essi non potevano non essere a conoscenza del processo e avrebbero potuto pertanto far dichiarare l’evento e subentrare nello stesso come parti in senso formale’ (pag. 13 del ricorso). La cartella, quindi, quale atto meramente riscossivo, non rientra tra gli atti impositivi ex art. 6 d.l. 119/2018.
Il motivo è fondato.
1.1. Nella specie, l’atto impositivo è stato emesso nei confronti di COGNOME NOME, dante causa degli odierni controricorrenti, ed è divenuto definitivo nei suoi confronti, per effetto della mancata riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 11188/2013. L’obbligazione del de cuius si è trasmessa agli eredi (non rinuncianti all’eredità) , ai quali è stata, quindi, notificata la cartella di pagamento; detta cartella costituisce un atto riscossivo
(della pretesa definitivamente cristallizzatasi in capo al de cuius ) non già il primo atto (impositivo) di una pretesa nei confronti degli eredi.
Di qui, la non condonabilità dell’atto de quo , in quanto atto meramente riscossivo (come tale escluso dal campo di applicazione dell’art. 6 d.l. 118/2019), e l’erroneità della statuizione della CTR sul punto, non potendo applicarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata, purché sia il primo atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (Cass., Sez. U., 25 giugno 2021, n. 18298), poiché relativa a fattispecie diversa da quella in scrutinio.
Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, non solo con riferimento all’opposizione avverso il diniego di condono ma anche riguardo all’impugnazione della cartella (essendo mancata su quest’ultimo profilo qualsiasi decisione nella sentenza gravata, salvo, nel dispositivo, l’apodittico inciso ‘respinge l’appello dell’Ufficio’) ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti e nei termini indicati in motivazione, ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME