Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8417/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONTARTESE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di Messina – n. 662/2015, depositata in data 23/02/2015;
Cartella 36 bis-definizione agevolata legge n. 2892002
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 relativa a Irpef e contributo per l’Europa per l’ anno di imposta 1996 e successivamente impugnava il diniego opposto dall’amministrazione alla definizione agevolata di cui all’art. 16 della legge n. 289 del 2002 .
La Commissione tributaria provinciale di Messina accoglieva il ricorso contro il diniego.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, rigettava l’appello erariale, ritenendo fondato il ricorso del contribuente contro il diniego di condono, avendo la lite proposta contro la cartella natura di controversia effettiva e non meramente apparente, in considerazione dell ‘ apparente fondatezza dell’eccezione di decadenza dell’ufficio.
Contro tale decisione propone ricorso l ‘Agenzia delle Entrate in base a due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5bis , lett. c, del d.l. 17/06/2005, n. 106, conv. dalla l. 31/07/2005, n. 156, in quanto la disciplina transitoria prevedeva la decadenza dell’amministrazione entro il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9bis della l. 27/12/2002, n. 289, in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere che la cartella emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 fosse suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289 del 2002 anzichè dell’art. 9bis , non avendo essa natura di atto impositivo ma di mera riscossione.
2. I motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
La questione oggetto di lite è se la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 602 del 1973 sia suscettibile di definizione agevolata e in particolare della definizione prevista dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002.
Sul punto, questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298), nella sua funzione nomofilattica, ha già ritenuto che anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (successivamente tra le tante Cass. 27/08/2024, n. 23183).
Il principio, reso in relazione alla definizione agevolata dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, e alla nozione di ‹‹ atto impositivo ›› da esso previsto, appare pacificamente applicabile all ‘ analoga forma definitoria dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002 ove si fa riferimento all’atto dell’imposizione (l’analogia tra le
due definizioni agevolate è espressamente evidenziata nel par. 2.1. della predetta sentenza delle Sezioni Unite e i precedenti che esprimono lo stesso orientamento avallato da queste ultime sono quasi integralmente riferiti all’art. 16 della legge n. 289).
Alla luce di tali principi, non ha errato la CTR nel ritenere definibile la cartella emessa ai sensi dell’art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, incontestata la sua natura di primo atto notificato, dando poi rilevanza anche alla natura non fittizia della lite; il ricorso deve di conseguenza essere rigettato.
3. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13 , comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate a pagare le spese di lite in favore di COGNOME NOME, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, con distrazione in fa vore dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2024.