Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16810/2020 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-resistente-
e
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAGLIARIAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAGLIARI ;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 634/2019 depositata il 11/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato la cartella di pagamento n. 025201005139645 emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 per IVA dichiarata e non versata in relazione all’anno di imposta 2010, lamentando l’omesso invio dell’avviso bonario nonché inesistenza o nullità della notifica della cartella.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con sentenza n. 367/2013, ha accolto il ricorso ed Equitalia RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, cui ha resistito il Leone che ha proposto appello incidentale.
Davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sardegna, in data 22.5.2019, il contribuente ha proposto domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, pagando la prima rata.
Con la sentenza in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello principale proposto da Agenzia delle entrate Riscossione e ha respinto quello incidentale del contribuente, respingendo la domanda di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118/2019 in quanto il giudizio non aveva ad oggetto un atto impositivo ma una cartella di pagamento ex art. 36 bis cit. che è atto meramente liquidativo di imposte già esposte in dichiarazione.
In data 17.2.2020 l’Agenzia delle entrate ha notificato provvedimento di diniego prot. 2020/9824.
Il COGNOME con ricorso notificato l’11.6.2020, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Sardegna e di impugnazione del diniego, affidandosi ad otto motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso ma si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, « comune sia alla sentenza di secondo grado che al diniego di definizione delle liti pendenti» , si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6 comma 4 d.l. n. 119/2018 e dell’art. 11 comma 6 Cost., 132 n. 4 perché deve essere considerato atto impositivo anche la cartella di pagamento ex art. 36 bis cit.; inoltre, si deduce violazione dell’art. 277 comma 1 c.p.c., per « carenza -autosufficienza » di motivazione, quanto all’istanza di definizione delle liti pendenti, dolendosi della mancata sospensione del giudizio da parte della CTR, come richiesto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, 298 c.p.c. e 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR aveva pronunciato la sentenza in pendenza della sospensione ex lege dei termini.
Con il terzo motivo si deduce a), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c. in combinato disposto dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 e b), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c., per violazione dell’art. 6 comma 2 d.l.n. 119/2018, perché la CTR aveva pronunziato sul merito della domanda di definizione agevolata della lite pendente, prima che si pronunciasse l’Agenzia, pur essendosi riservata di decidere sulla domanda di sospensione del contribuente.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26 d.P.R. n. 602/1973, come interpretati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 258/2012, per nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Con il quinto motivo si deduce illegittimità della sentenza per I) ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 113 c.p.c. e, in subordine, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione di legge relativa alla nullità della notifica; II) ex art. 360 comma 1 n. 3, per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973; III) ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; IV) ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. e, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
Con il sesto motivo si deduce illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., « per violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 111 comma 6 Cost., 132 n. e 277 comma 1 c.p.c., per carenza di motivazione» .
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 10 lett. b) d.P.R. n. 602/1973; e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4, violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost. per motivazione carente e contraddittoria.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in rapporto alle tabelle del DM 55/14 e « alle correlate disposizioni di specie ».
Il primo motivo è fondato nei termini in motivazione, gli altri motivi restano assorbiti.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, formatosi a seguito della sentenza n. 18298 del 2021, « In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva» (v. anche Cass. n. 25204 del 2024; Cass. n. 23183 del 2024; Cass. n. 6202 del 2024).
Pertanto, deve accogliersi l’impugnazione del diniego e il primo motivo di ricorso con cassazione della sentenza e rinvio al giudice del merito per gli ulteriori accertamenti sulla domanda di definizione.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini in motivazione, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/12/2024.