Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Cartella ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 definizione agevolata – diniego
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7998/2017 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 3374/2016, depositata il 30/09/2016;
e sul ricorso iscritto al n. 7998/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e
NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente –
Avverso il diniego della definizione agevolata, di cui alla domanda TY30000048/2019, notificato il 23 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 con la quale richiedeva il pagamento della somma di euro 146.831,48 relativa ad omessi versamenti Irap ed Ires relativi all’anno di imposta 2005, oggetto della dichiarazione di cui al Modello Unico 2006, interessi e sanzioni.
Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso evidenziando che, dopo la notifica, aveva documentato la regolarità dei pagamenti effettuati e che, ciononostante, l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio solo parziale riducendo il carico alla minor somma di euro 30.791,44 relativa alla sola Irap.
L’Ufficio resisteva evidenziando che alcuni dei pagamenti eseguiti dalla società erano stati imputati di ufficio all’anno 2004 , per il quale la contribuente nulla aveva corrisposto, azzerando l’intero debito di imposta di detto anno.
La CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTR la quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che quello incidentale della società di ricossione.
Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della società contribuente, che resiste con controricorso, evocando in giudizio anche la società di riscossione che ha pure depositato controricorso con il quale ha aderito alle conclusioni rassegnate dall’Agenzia delle entrate.
Nel corso del giudizio la contribuente avanzava domanda di definizione agevolata della lite pendente in cassazione ex art. 6 d.l. .n. 119 del 2018.
4.1. L’Ufficio notificava alla contribuente atto di diniego con il quale rilevava che la cartella impugnata era atto di mera riscossione e, come tale, non soggetto alla definizione agevolata.
4.2. Avverso detto diniego il contribuente propone ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso avverso la sentenza in epigrafe l’Agenzia delle entrate propone un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultra -petizione.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con il quale aveva denunciato che la CTP, annullando l’atto impositivo per vizio della mo tivazione, era incorsa in ultra-petizione. Premesso che la società contribuente non aveva rilevato alcun vizio di motivazione della cartella impugnata, deduce che la sentenza di secondo grado è errata laddove ha ritenuto che nella contestazione della contribuente in ordine alla fondatezza dell’obbligazione tributaria potesse ricomprendersi anche detta
ulteriore censura e che il giudice del primo grado avesse soltanto offerto una differente prospettazione giuridica della fattispecie restando nell’ambito della causa petendi e del petitum.
Con il ricorso avverso il diniego la società contribuente propone un unico motivo con il quale denuncia la violazione del l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
Osserva che la disposizione non esclude dal perimetro della definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973 laddove quest’ultima costituisca il primo atto con il quale la pretesa impositiva è esercitata.
L’esame del ricorso della contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è logicamente preliminare all’esame del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR in quanto il suo accoglimento determinerebbe, in ragione della regolarità della definizione, l’estinzione del giudizio.
Il ricorso fondato.
3.1. Non è controverso che la ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata (prot. 0605488.12/04/2019I) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
In virtù del disposto di cui all’ art. 6, comma 12, d.l. cit., in ipotesi di istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, la Corte ha una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull’eventuale diniego opposto dall’Ufficio, con pienezza del giudizio e compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità (cfr. Cass. 03/05/2019 n. 11623).
3.2. La questione oggetto del contendere è già stata esaminata e risolta da questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, le quali hanno dato continuità all’indirizzo per il quale l’ impugnazione della cartella di
pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del l’art. 6 d.l . n. 119 del 2018; infatti, detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del debitore, con il quale si rende nota la pretesa fiscale, e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo. (Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298). Si è precisato che, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, può attribuirsi alla cartella natura di atto complesso che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’ an e nel quantum ; che detto orientamento è coerente con il principio dell’emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, nei termini affermati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378).
Ciò posto, in mancanza di prospettazione di ulteriori ragioni preclusive della definibilità delle lite, e accertata la definibilità della stessa a seguito della illegittimità del provvedimento di dineigo deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio atteso che ex art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Le spese relative all’impugnazione del diniego seguono la soccombenza, mentre quelle relative al giudizio restano a carico della
parte che le ha anticipate ex artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420). In generale, poi, non sussistono i presupposti per imporre detto pagamento all’Uf ficio in quanto parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e , per l’effetto, dichiara estinto il giudizio. C ondanna l’Ag enzia delle entrate al pagamento in favore della società contribuente delle spese del giudizio che si liquidano in euro, 200,00 per esborsi, euro 4.100,00 per compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2025.