Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1696 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Definizione agevolata in pendenza del giudizio di legittimità.
Istanza di condono
presentata anteriormente al Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
deposito della sentenza della Corte di cassazione- effetti sulla sentenza
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 23434
del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dal sottoscritto, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente
domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore EMAIL;
-intimato;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2317/13/2021, depositata in data 10 marzo 2021, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME per ottemperanza degli obblighi relativi alle spese di lite di cui alla sentenza della Corte di cassazione n. 5284/2020 depositata il 26 febbraio del 2020 con la quale era stato rigettato il ricorso dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 371/13/2018 che aveva accolto parzialmente l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 7090/11/2015 che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato contestato nei confron ti di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di COGNOME NOME un maggior reddito di impresa ai fini Ires, Irap, Iva, per l’anno 200 8, notificandolo a quest’ultimo nella qualità di ex socio responsabile RAGIONE_SOCIALE obbligazioni della cessata società;
– in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 5284/2020 con la quale veniva rigettato il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE condannandola al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in euro 7.800,00 oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge, NOME COGNOME aveva messo in mora l’Ufficio, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, con atto notificato il 23.7.2020 chiedendo che fosse data esecuzione alla dett a pronuncia;2) l’Ufficio aveva negato il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate nella sentenza n. 5284/2020 atteso che,
nel corso dell’istruttoria, aveva riscontrato che, con riferimento al medesimo avviso di accertamento, NOME COGNOME, coobbligato, aveva presentato regolare istanza di definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 , versando l’importo della prima rata per cui- posto che la definizione perfezionata dal coobbligato giovava anche agli altri- ne era conseguita l’estinzione del processo, possibile anche in pendenza di giudizio di legittimità, con spese rimaste a carico della parte anticipataria ai sensi del comma 13 dell’art. 6 cit. ; 3) COGNOME NOME aveva proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 5284/2020 quanto alla condanna alle spese di lite; 4)aveva controdedotto l’RAGIONE_SOCIALE ribadendo quanto già esposto in risposta alla diffida del contribuente;
in punto di diritto, la CTR in sede di ottemperanzanell’accogliere il ricorso del contribuente ordinando all’Ufficio di dare completa e tempestiva esecuzione alla sentenza n. 5284/2020 della Corte di cassazione in punto di spese- ha osservato che non avendo l’RAGIONE_SOCIALE adempiuto all’onere, in quanto ricorrente nel giudizio di legittimità, di depositare l’istanza di definizione agevolata chiedendo l’estinzione dello stesso per cessazione della materia del contendere, competeva al difensore del contribuente il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate dalla Corte di cassazione con la detta sentenza, non potendo, peraltro, il giudice sindacare nel merito detta pronuncia;
il contribuente resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 nonché degli artt. 68 e 70 del d.lgs. 546/92 per avere la CTR erroneamente accolto il ricorso di ottemperanza alla sentenza della Corte di cassazione n. 5284/2020 in punto di spese, in quanto l’Ufficio, quale ricorrente nel giudizio di legittimità, non aveva depositato l’istanza di definizione agevolata presentata dal coobbligato NOME COGNOME chiedendo l’estinzione dello stesso sebbene, essendo stata, nella specie, presentata la domanda di definizione anteriormente al deposito in data 26 febbraio 2020 della sentenza n.
5284/2020 della Corte di cassazione, detto giudizio si fosse estinto automaticamente con valenza tamquam non esset della detta pronuncia senza che l’Ufficio fosse onerato alla presentazione della domanda di definizione agevolata essendo semmai il contribuente tenuto alla presentazione della domanda di sospensione del detto giudizio;
– il motivo è fondato;
-la presente controversia involge la verifica degli effetti sulla sentenza della Corte di cassazione n. 5284/2020, depositata il 26 febbraio 2020 – oggetto, in punto di condanna alle spese, del ricorso in ottemperanza in esame -della regolare domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 1999 del 2018, presentata dal coobbligato NOME COGNOME, prima del deposito della pronuncia medesima;
-ai sensi del punto 7.1. della Circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell’RAGIONE_SOCIALE « l’ultimo periodo del comma 9 dell’ articolo 6 dispone che ‘ Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli RAGIONE_SOCIALE eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto “.
In altri termini, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.
Pertanto, a seguito del perfezionamento della definizione della lite, tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall’articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.
Le medesime considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 24 ottobre 2018.
Nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene invece che la domanda di definizione presentata dopo l’eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull’efficacia della pronuncia ormai
definitiva. Nel caso opposto (di istanza anteriore alla sentenza) la decisione della Suprema Corte -sia a favore che contro il contribuente -dovrà considerarsi inutiliter data»;
– pertanto- premesso che il comma 14 dell ‘ articolo 6 cit. dispone che ” La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 ( rectius : 9)- la presentazione da parte di NOME COGNOME, quale coobbligato, di regolare domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 con versamento dell’importo della prima rata in data 20.5.2019 (v. pag. 2 della sentenza impugnata) prima del deposito in data 26 febbraio 2020 della sentenza della Corte di cassazione, ha reso quest’ultima inutiliter data , atteso che l’estinzione automatica del giudizio a seguito di adesione al condono, anche in pendenza del giudizio di legittimità, comporta che ‘ le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ‘ (comma 13, art. 6 cit.); ciò senza che – diversamente da quanto affermato dalla CTR in sede di ottemperanza (‘ Non avendo l’RAGIONE_SOCIALE adempiuto a detto onere -chiaramente tale adempimento spettava all’RAGIONE_SOCIALE in quanto ricorrente- compete al difensore della parte la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese che sono liquidate dalla Corte di cassazione proprio perché l’RAGIONE_SOCIALE ha omesso di comunicare la definizione agevolata ‘) -l’Ufficio, in quanto ricorrente nel giudizio di legittimità, fosse tenuto a depositare ivi l’istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente, essendo semmai quest’ultimo tenuto a d avanzare apposita richiesta di sospensione del giudizio (comma 10 dell’art. 6 cit .) ed essendo l’Amministrazione tenuta a notificare al contribuente soltanto l’eventuale diniego della definizione agevolata (comma 12 dell’art. 6 cit. );
-ne consegue l’enunciazione del seguente principio di diritto: ‘ il perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 118 del 2019, in pendenza del giudizio di legittimità, a seguito di una domanda presentata anteriormente al deposito della sentenza della Corte di cassazione, rende inutiliter data la pronuncia medesima senza che l’Amministrazione finanziaria sia tenuta al deposito in giudizio della comunicazione di avvenuta definizione regolare della lite, producendosi
l’estinzione del giudizio automaticamente’ ; da qui l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza proposto, in punto di spese di lite, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 5284/2020, che, in quanto depositata successivamente al perfezionamento della definizione della lite (stante la presentazione di regolare domanda di definizione agevolata ex art. 6 cit. dal coobbligato NOME COGNOME, con pagamento dell’importo della prima rata in data 20.5.2019) è da considerarsi inutiliter data ;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con declaratoria di inammissibilità del ricorso in ottemperanza;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza proposto da COGNOME NOME; compensa le spese del grado di merito e condanna il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 oltre spese prenotate a debito;
Così deciso, in data 24 novembre 2023