Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35575 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35575 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31724/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori dr. NOME COGNOME e Dr. NOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale pec ;
-Controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 3471/18, depositata il 16 aprile 2018;
nonché sull’ulteriore ricorso proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona dei liquidatori dr. NOME COGNOME e Dr. NOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, , con domicilio digitale pec ;
-Ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge
-Resistente-
Avverso l’atto di diniego alla definizione agevolata della lite presentata telematicamente in data 17 maggio 2019 avente prot. NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte, per il profilo ancora d’interesse che RAGIONE_SOCIALE presentò ricorso avverso la cartella di pagamento con cui l’Ufficio recuperò, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi 2012 (anno d’imposta 2011) l’omesso versamento di acconti IRES nonché una maggiore imposta per disconoscimento di crediti di imposta riferiti ad annualità precedenti per cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, né comparivano nella dichiarazione fiscale riferita all’annualità 2011.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 470/2016, accolse parzialmente il ricorso affermando che l’ufficio non avrebbe potuto procedere al recupero coattivo dell’imposta di disconoscimento del credito mediante utilizzo dello strumento della procedura automatizzata, essendo necessaria la notifica di un avviso di accertamento, dovendo riscontrare l’ufficio quanto richiesto ed utilizzato in sede di compensazione con i dati riportati nelle dichiarazioni presentate. La decisione venne confermata dal giudice di seconde cure con conseguente rigetto dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.Nelle more della definizione del procedimento la società contribuente ha poi presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 118 del 2018 la quale è stata respinta con atto di diniego prot. NUMERO_DOCUMENTO, notificato a mezzo pec in data 23 luglio 2020, ed impugnata dinanzi a questa Corte.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con un motivo, resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE (atteso che pur essendovi nell’intestazione dell’atto ‘controricorso – ricorso incidentale’ non è stata formulata alcuna censura alla decisione).
La società contribuente impugna l’atto di diniego con un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L’ RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973.
2.Con il primo motivo di impugnazione dell’atto di diniego, la società contribuente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. atteso che l’istanza di definizione agevolata è stata respinta sull’assunto che la controversia non rientrasse tra quelle definibili poiché avente ad oggetto una cartella di pagamento.
Va esaminato in via pregiudiziale il ricorso avverso il diniego di condono posto che l’ accoglimento renderebbe superfluo l’esame del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
4. Il ricorso è fondato.
Nell’atto di diniego della definizione agevolata della controversia si osserva che ‘Al paragrafo 2.3 della circolare n. 6 del 2019 si afferma che la definizione agevolata di cui all’art. 6 attiene alle controversie pendenti «aventi ad oggetto atti impositivi» vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti di imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria qualificata. Dal momento che l’articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene, indicate dai contribuenti e dai sostituti di imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate.’
Tale conclusione non è condivisibile.
Al riguardo è sufficiente richiamare la pronuncia di queste S.U. n. 18298 del 2021 secondo cui in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art.
19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Ne deriva la fondatezza del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizi o, restando assorbito il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso il diniego di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma in data 6 ottobre 2023.