Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28726 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
Accertamento maggior reddito d’impresa – art. 41bis d.P.R. n. 600/1973 – mancata risposta al questionario – art. 32 d.P.R. n. 600/1973 – minusvalenze e plusvalenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17385/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 3313/7/2016, depositata in data 29 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emetteva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il
quale recuperava a tassazione, ai fini Irpef, Iva ed Irap, maggior reddito (€ 51.547,00 a fronte di € 12.858,00 dichiarati), accertato ex art. 41bis d.P.R. n. 600/1973, per l’anno d’imposta 2007, nei confronti di NOME COGNOME.
Il contribuente, esercente attività di tinteggiatura e posa in opera di vetri, non aveva risposto al questionario inoltrato ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva chiesto l’esibizione di tutta la documentazione contabile relativa ai costi iscritti al rigo RG20 ‘Altri componenti negativi’ della dichiarazione per € 38.689,00.
Pertanto, l’Ufficio recuperava a tassazione l’intero importo dei detti costi.
NOME COGNOME impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che accoglieva il ricorso ritenendo sufficientemente documentato il recupero dei costi in quanto derivanti da minusvalenza relativa a vendita di beni strumentali documentata dalla fattura e dalla registrazione sul libro ‘cespiti ammortizzabili’ .
L ‘ RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame deducendo che la mancata esibizione della documentazione in sede preprocessuale impediva, ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il deposito della stessa in sede giudiziaria. In ogni caso, il contribuente non aveva provato l’operazione (vendita), non essendo all’uopo sufficiente la fattura e la registrazione sul libro ‘cespiti ammortizzabili’.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello rilevando, da un lato, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in iudicio dal contribuente, dall’altro, l’inidoneità della copia del registro dei ‘cespiti ammortizzabili’ e della fattura a provare l’effettività e la certezza della vendita, in difetto di documentazione inerente la tracciabilità del pagamento di Euro 48.000,00.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. L’Ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 15/10/2024.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la «VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE de ll’ art. 101, comma 1, del d.p.r. n.917/86 e dell’art. 86, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 917/86 in combinato disposto -Motivo di cui all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. così come richiamato dall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92». Sostiene che, in virtù degli artt. 101, comma 1, t.u.i.r. e 86, comma 1, t.u.i.r., unico presupposto per la deduzione della minusvalenza è la cessione onerosa del bene, non richiedendo la normativa ‘la tracciabilità del pagamento’ onde conferire effettività e certezza al detto costo.
Il motivo è inammissibile poiché censura solo una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi poste dalla CTR a fondamento della decisione.
Invero, il giudice di seconde cure riteneva di accogliere l’appello sul presupposto, da un lato, della inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente (in parte in sede di accertamento con adesione, in altra parte in primo grado), dall’altr o, della inidoneità della detta documentazione a provare la certezza e l’effettività della vendita.
In altri termini, la prima ratio (in rito) si basa sulla inutilizzabilità della documentazione, la seconda (nel merito) sulla inidoneità della stessa a suffragare la tesi della contribuente.
L’odierno ricorrente censura solo la seconda ratio , per cui anche in caso di accoglimento del motivo, la decisione impugnata non muterebbe, in quanto sorretta da una diversa ratio , non censurata in questa sede.
Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, «nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia
formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, ‘in toto’ o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. 18/04/2019, n. 10815; Cass. 14/08/2020, n. 17182).
Il motivo è, ad ogni modo, infondato non avendo il contribuente fornito alcuna prova atta a dimostrare l’effettività del costo attraverso lo strumento di pagamento.
In base alle considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.