Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33169 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33169 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF, IVA e IRAP 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2739/2025 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 4745/2024, depositata in data 21/6/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
In data 18/12/2014, al Sig. NOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ), venne notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale si intimò al ricorrente il pagamento di complessivi € 57.077,89 relativo ad UNICO 2012 per l’anno d’imposta 2011 per IRPEF (€ 20.062,00), ADD. REG. (€ 933.00,) ADD COM. (€ 270,00) IRAP (€ 2.012,00), IVA (€ 5.994,00) E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI(€ 9.588,00) oltre a sanzioni (€ 24.880,50), interessi (€ 2.917,64) e spese (€ 8,75), a seguito di accertamenti bancari riferibile al ricorrente, piccolo artigiano in contabilità semplificata e esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e tecnici, con il quale l’Amministrazione finanziaria contest ò operazioni asseritamente non giustificate per un totale di € 53.969,20 di cui € 29.969,20 per versamenti ed € 24.000,00 per prelevamenti, recuperandoli a tassazione ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600/73.
In data 18/05/2015 il ricorrente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE.
In data 24/01/2017, la CTP di RAGIONE_SOCIALE, Sezione 7, dopo aver esaminato la copia dell’NUMERO_DOCUMENTO prodotta dall’Ufficio, unitamente alle controdeduzioni, accolse il ricorso.
In data 16/10/2017, l’RAGIONE_SOCIALE, depositò atto di appello per la riforma della sentenza n. 1547/17 emessa dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In data 12/06/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accolse l’appello, riform ò la sentenza gravata e rigettò l’originario ricorso del contribuente .
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 C.P.C.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere dato atto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 32, comma 1, n. 7 d.P.R. 600/73 e n. 51, comma 2, n. 7 d.P.R. n. 633/72, dell’art. 42 d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/72 e degli artt. 7, comma 1 e 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000, a causa della mancanza di idonea delega di funzioni e/o di firma.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La CGT-2 della Sicilia ha esaminato l’atto prodotto in giudizio dall’Ufficio e lo ha interpretato come atto idoneo anche quale delega di firma dell’avviso di accertamento.
Il contribuente, rispetto al risultato dell’attività interpretativa compiuta dal giudice di appello, ne contrappone una propria, senza censurare l’esito di tale attività rispetto alle norme sull’esegesi degli atti giuridici (artt. 1362 e ss. c.c.), e senza nemmeno allegare al ricorso l’atto in questione.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 109, comma 4, T.U. n. 917/86, ex art. 360 n. 5 c.p.c.’, il contribuente censura la sentenza impugnata per non avere la CGT-2 ritenuto che, in caso di accertamento ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 basato su indagini bancarie, devono essere riconosciuti, in conformità di un principio da considerarsi immanente al sistema tributario, i costi in deduzione dei maggiori ricavi accertati. 2.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, in seguito alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, afferma pacificamente che ‘ in tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti ‘ (Cass., sez. 5, n. 18653/2023, Rv. 668247 – 01).
Il ricorso è accolto con riferimento al secondo motivo, ed è inammissibile con riferimento al primo motivo.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sicilia –RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che, sulla base degli elementi forniti dal contribuente, procederà ad una deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio alla CGT-2 della Sicilia –RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)