Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
IRAP, IRES,
DEDUCIBILITA’ AMMORTAMENTI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03596/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
IL RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore e legale rappresentante p.t.;
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO – ROMA n. 4026/11/2018 depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
In data 07/09/2010 la Direzione provinciale di Roma della RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’anno di imposta 2004, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il quale rettificava la dichiarazione presentata dalla società ai fini Irap. In particolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riprendeva a tassazione la variazione in diminuzione operata dalla società (per euro 3.018.186,00) nel quadro RF del
modello NUMERO_DOCUMENTO e pari alla differenza tra gli ammortamenti aventi rilevanza fiscale e gli ammortamenti civilistici, in considerazione del fatto che la normativa tributaria in materia di deduzioni extracontabili (art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r., ad avviso dell’Ufficio, subordinava la deduzione alla indicazione in apposito prospetto della dichiarazione, che nella fattispecie non era stato compilato, dell’importo della deduzione extracontabile operata nonché dei valori civili e fiscali dei fondi. Veniva, così, rettificata la dichiarazione presentata dalla società ai fini Irap.
La società intimata (all’epoca denominata RAGIONE_SOCIALE) impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contestando gli addebiti mossi dall’Ufficio e affermando che i minori valori civilistici dei cespiti derivavano da una operazione di conferimento del 2000 alla quale, per espressa disposizione di legge, non corrispondeva una uguale diminuzione del costo originario fiscalmente riconosciuto e rappresentando che era stato, comunque, compilato il quadro RV della dichiarazione mod. Unico che valeva a rappresentare tutti i prospetti di riconciliazione. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi l’impugnazione.
La CTP di Roma respingeva il ricorso con la sentenza n. 267/21/11 rilevando che la società non si era attenuta a quanto prescritto dall’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r..
La società proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale eccependo la nullità della sentenza per la mancata comunicazione dell’avviso di fissazione della pubblica udienza presso il domicilio eletto. La CTR adita accoglieva tale preliminare eccezione e, di conseguenza, annullava la sentenza di promo grado con rinvio del procedimento innanzi alla CTP competente.
Il nuovo giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento dell’impugnazione della società contribuente e l’annullamento
dell’atto di accertamento; in proposito la Commissione, nella sentenza 19368/60/2016, affermava che la mancata compilazione del quadro EC poteva considerarsi un errore formale visto che era stato compilato il quadro RV e concludeva per la deducibilità degli oneri.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la nuova sentenza di primo grado innanzi alla CTR del Lazio; la società, che nelle more aveva mutato denominazione ed era stata ammessa al concordato preventivo, non si costituiva in giudizio. La CTR, con la sentenza n. 4026/11/2018 depositata il 12/06/2018 respingeva l’appello dell’Ufficio.
Avverso la pronuncia della CTR l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. 8. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/09/2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, lettera b), t.u.i.r., nella formulazione vigente ratione temporis , in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza parte dalla condivisibile osservazione secondo la quale la società contribuente intendeva riportare in dichiarazione i disallineamenti tra valori civilistici e fiscali di immobilizzazioni materiali e immateriali pervenute a seguito della operazione di conferimento di ramo di azienda della società RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2000 e che nella fattispecie la disposizione applicabile era costituita dall’art. 109, comma 4, lett. b) t.u.i.r. trattandosi, appunto, di deduzione e imputazione di valori non iscritti né iscrivibili in bilancio negli esercizi precedenti. Ai sensi della stessa disposizione, le spese, ancorchè non iscritte in bilancio, erano deducibili se concorrevano a
formare il reddito, ossia detti oneri erano «ammessi in deduzione se, e nella misura in cui, risultano da elementi certi e precisi», ovvero attraverso la compilazione dell’apposito modello EC negli anni precedenti e per tutto il corso dell’ammortamento. La sentenza impugnata ha, però, ritenuto ingiustificata la sanzione irrogata nell’accertamento ritenendo non ricorresse l’ipotesi della presentazione della dichiarazione su modello non conforme o con dati incompleti e tanto perchè la mancata compilazione del quadro EC avrebbe potuto qualificarsi quale errore meramente formale, avendo la società presentato negli anni precedenti e in quello oggetto dell’accertamento un equivalente prospetto di riconciliazione dei valori di bilancio e dei valori fiscali. Per questa via, la motivazione della sentenza ha violato principi di diritto più volte affermati da questa Corte nella interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse disposizioni: «in tema di redditi d’impresa, la deduzione degli ammortamenti anticipati di beni materiali nel conto economico è ammissibile, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), purché venga compilato l’apposito prospetto (Quadro EC) della dichiarazione dei redditi della società, contenente informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico, venendo meno, in mancanza di detta registrazione, la neutralità degli stessi sul piano civilistico, contabile e fiscale» (Cass. 19/10/2018, n. 26398). Il principio è stato ribadito da successiva sentenza che, nell’affermare la natura sostanziale e necessitata della compilazione del quadro EC ai fini dell’adempimento dell’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r., in motivazione, si è così espressa: «il legislatore, nel 2004, ha introdotto, nell’articolo 109, comma 4, lettera b), una disposizione legislativa, secondo la quale veniva posto a carico del contribuente l’onere di gestire in via extracontabile i componenti negativi di redditi ammessi in deduzione dalla normativa fiscale: le maggiori
deduzioni ammesse fiscalmente, che non formavano oggetto di rilevazioni contabili, dovevano essere indicate in un apposito prospetto facente parte della dichiarazione dei redditi, vale a dire il Quadro EC. Alla compilazione di tale quadro, si accompagnava anche la gestione RAGIONE_SOCIALE imposte anticipate, così come il vincolo sulle poste del patrimonio netto. In particolare, l’art.109, comma 4, lett. b), vigente ratione temporis, prevedeva: «4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: a)…; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi». Tale adempimento non riveste carattere meramente formale, poichè la disciplina dettata dall’art. 109, comma 4, lett. b) TUIR, come modificato dall’art. 1, d.lgs.12 dicembre 2003, n. 344, applicabile all’anno d’imposta 2004, ammetteva che alcuni componenti negativi di natura tributaria potessero essere dedotti dalla base imponibile in via extracontabile, senza necessità di transitare nel conto economico, esclusivamente sulla base della loro segnalazione nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi. Da ciò consegue che la mancata indicazione nella dichiarazione preclude la possibilità, in base al chiaro disposto legislativo, di dedurre l’ammortamento anticipato» (Cass. 31/12/2019, n. 34750). La Corte ritiene di dare continuità all’orientamento appena richiamato: la mancata compilazione del quadro EC, ancorchè sia stato compilato il quadro RV, non può essere considerata un mero errore formale, ma è necessaria al fine di opporre alla Amministrazione la deduzione di componenti negativi di natura tributaria senza che gli stessi siano transitati nel
conto economico ai sensi della versione dell’art. 109, comma 4, lett. b), ratione temporis vigente; diversamente, infatti, detti componenti negativi non risultano da elementi certi e precisi.
La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio- Roma, in diversa