Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26539 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26539 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2025
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE -costi -deduzione e detrazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2285/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL, elettivamente domiciliati in Roma al INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL);
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 1509/13/2015 depositata il 26/6/2015 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 1509/13/2015 depositata il 26/6/2015 veniva accolto l’appello principale proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’appello incidentale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 1150/2/2014 con la quale erano stati riuniti e accolti i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME contro sei avvisi di accertamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE accertava maggiori imposte IRAP, IVA, IRPEF e sanzioni relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008.
Si legge nella sentenza impugnata che, sulla base di p.v.c. originato da una verifica fiscale presso la RAGIONE_SOCIALE e di un questionario inviato alla società contribuente, con due distinti avvisi l’amministrazione finanziaria rettificava ex art.39, comma 1, lett. d),
d.P.R. n.600/1973 e 54, d.P.R. n.633/1972, il reddito di impresa in capo alla società per il 2007 e il 2008. L’RAGIONE_SOCIALE disconosceva il diritto alla deduzione di costi per sponsorizzazioni, ritenuti antieconomici, e recuperava a tassazione anche la relativa IVA detratta con rideterminazione del valore della produzione netta imponibile. Con i restanti avvisi di accertamento impugnati veniva imputato il maggior reddito, pro quota , in capo ai soci.
Il giudice d’appello dismetteva le ragioni preliminari di doglianza dei contribuenti, i quali, tra l’altr o, lamentavano l’assenza nella fattispecie di un preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione degli atti impugnati e il difetto di valida sottoscrizione degli avvisi. Nel merito, stabiliva innanzitutto che non vi era prova del fatto che le spese in questione fossero state effettivamente sostenuti e, in ogni caso, qualificava i costi per sponsorizzazioni antieconomici e non inerenti all’attività di impresa, concludendo nel senso che non erano deducibili né detraibili.
Avverso la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo con cui i ricorrenti censurano, in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello deciso oltre i limiti del thema decidendum avendo ritenuto fondato il recupero dei costi su un elemento estraneo a quelli dedotti dall’amministrazione finanziaria negli atti impugnati.
Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2697
cod. civ. per aver la CTR invertito l’onere probatorio riguardo alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE spese dedotte.
Il terzo motivo dei ricorrenti deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso di svolgere la valutazione sulla prova offerta dalla società ai fini della dimostrazione della effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni pubblicitarie e dell’inerenza dei costi dedotti, rendendo una motivazione soltanto apparente.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per non avere la CTR rappresentato le ragioni per le quali, al contrario, non ha valutato, ai fini dell’economicità RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, la congruità dei costi sostenuti.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla legittimità del recupero a tassazione dei costi sostenuti dalla società per spese di sponsorizzazione corrisposte in favore di un’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I motivi terzo e quarto con cui viene denunciata l’apparenza della motivazione e così la nullità della sentenza, per ragioni di ordine logico vanno esaminati in via prioritaria e sono infondati.
6.1. Si rammenta che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ‘ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla moti-
vazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi RAGIONE_SOCIALE Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).
6.2. Orbene, la sentenza esprime una ratio decidendi nel senso de ll’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali e quindi dei costi relativi: «i contribuenti non hanno proposto elementi idonei a comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività pubblicitaria, non è certo idonea allo scopo la produzione di alcune foto, copie di assegni bancari, il contratto stipulato. Riguardo alle foto prodotte in giudizio (…) » (cfr. p.9 sentenza impugnata). Si tratta all’evidenza di un accertamento fattuale circostanziato, argomentato e fondato sulla disamina degli elementi di prova agli atti che esclude la prova circa l’esistenza del costo e rispetta il minimo costituzionale. Ne deriva che la statuizione resa dalla CTR sulla non effettività RAGIONE_SOCIALE spese di sponsorizzazione/rappresentanza non viene censurata utilmente con le due doglianze in disamina, articolate sotto il profilo del vizio di motivazione apparente.
Alla luce di quanto precede, i restanti motivi primo, secondo e quinto divengono inammissibili, in quanto nessuno di essi colpisce la ratio decidendi sopra riportata relativa all’ inesistenza dei costi cui afferiscono
l’esercizio RAGIONE_SOCIALE deduzioni e detrazioni disconosciute e la rideterminazione del valore della produzione netta imponibile.
I suddetti motivi sono infatti incentrati sulla ulteriore argomentazione contenuta in sentenza relativa alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali in termini di rappresentanza piuttosto che di pubblicità, ma non impugnano la ratio decidendi sopra riportata che, su di un piano di priorità logica antecedente ogni profilo di qualificazione/riqualificazione, ha innanzitutto escluso alla radice l’esistenza stessa dei costi.
Tutta l’ulteriore pure diffusa argomentazione della sentenza impugnata sulla qualificazione dev’essere considerata un mero obiter dictum , ossia considerazioni che restano puramente ipotetiche e virtuali e deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ad abundantiam , senza utilmente censurare la statuizione di inesistenza dei costi, atteso che su questa unica ratio decidendi giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato (ragionando, da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). Si tratta infatti di passaggi argomentativi che devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, privi di effetti giuridici.
Dal momento che i motivi in disamina non colpiscono la sentenza nella parte in cui ha stabilito che le spese in questione non sono state sostenute effettivamente, non ne colgono la ratio e le censure diventano inammissibili.
In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME