Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
Avviso accertamento -Irpef Irap Iva -costi -spese mantenimento dei figli
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15869/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
contro
COGNOME, in proprio, nella sua qualità di avvocato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 5580/2015, depositata il 21/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18
giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME esercente la professione di avvocato, tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, in assenza di dichiarazione dei redditi, accertava ai fini Irpef, Irap ed Iva un maggior imponibile in ragione dei compensi dal medesimo percepiti nell’esercizio della professione.
Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Milano che lo accoglieva.
La CTR, invece, in accoglime nto parziale dell’appello dell’U fficio, annullava la sentenza di primo grado limitatamente al recupero a tassazione delle spese portate in deduzione relative al mantenimento dei figli ed al recupero dell’I rap.
Avverso detta sentenza ricorre l ‘Agenzia delle entrate ed il contribuente si difende a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 12, 10, 3 t.u.i.r., dell’art. 2697 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, nella determinazione del reddito imponibile, dovesse tenersi conto del 50 per cento delle spese relative al mantenimento dei figli. Osserva che dette ultime possono essere espunte dal reddito solo ove si tratti di assegni periodici per il mantenimento in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria e nei limiti di cui all’art. 10 t.u.i.r. Precisa che la CTR non ha accertato la sussistenza di tali circostanze. Aggiunge che le spese di mantenimento dei figli non sono
nemmeno deducibili, né integralmente né in parte, quali spese di produzione del reddito, non essendo riconducibili alle spese di cui all’art. 54 t.u.i.r. sostenute nell’esercizio dell’arte o professione.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 116 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che si dovesse tener conto, in diminuzione del reddito imponibile, delle spese di mantenimento, senza accertarne la sussistenza ed in mancanza di qualsiasi prova.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver affermato, del tutto apoditticamente, che vi erano spese di mantenimento dei figli senza averne accertato l’esistenza e senza indicare gli elementi che inducevano a ritenere possibile l’assunzione concreta dell’obbligo di mantenimento. Osserva che la sentenza, per un verso afferma che le suddette spese sarebbero deducibili solo se provate e, per altro verso, ammette che non vi erano in atti al elementi di prova di dette ultime.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 11 2 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
Censura la sentenza per aver rimesso all’Ufficio la determinazione delle spese di mantenimento dei figli da dedurre dall’imponibile , pur non essendo in atti la prova del loro ammontare.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono fondati, restando assorbito il quarto.
5.1. Deve premettersi che nel controricorso lo stesso contribuente rappresenta che il diritto vantato è quella alla detrazione dal reddito
per i carichi di famiglia della metà di quanto previsto dall’art. 12 t.u.i.r. , essendo sposato con prole ed avendo il proprio coniuge usufruito della detrazione nella misura del 50 per cento.
Diversamente da quanto ivi sostenuto, tuttavia, la sentenza impugnata non si è affatto limitata ad affermare il diritto della detrazione di cui all’art. 12 t.u.i.r.
Il contribuente, secondo quanto riportato nella parte espositiva della sentenza (par. 3 lett. d) aveva spiegato appello contestando, quanto ai redditi del 2006 e del 2008, che l’imponibile era stato quantificato sulla base dei soli ricavi omettendo qualsiasi imputazione di costi, deduzioni e detrazioni e così giungendo ad una quantificazione incompleta ed errata.
La CTR, al par. 8, accogliendo il gravame, in primo luogo ha dissentito dalla sentenza di primo grado -oltre che da quanto sostenuto dall’Ufficio nella parte in cui aveva affermato, quanto agli elementi negativi di reddito, che non ve ne era prova, ed ha precisato che l’assunto non poteva essere condiviso nella sua assolutezza. Ha evidenzia to, infatti, che l’Ufficio è chiamato ad accertare i ricavi depurati dai costi e che è facoltà del contribuente «chiedere la detrazione dei costi anche se non iscritti purché risultino dallo stesso provati ». In conclusione, poi, ha imposto all’Ufficio la rideterminazione del reddito imponibile tenendo conto del 50 per cento «delle spese relative al mantenimento dei figli».
5.2. E’ noto che l a mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna
argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
5.3. La motivazione resa dalla CTR sul punto controverso -ovvero l’incidenza sul reddito del contribuente delle spese di mantenimento dei figli -è lacunosa, inidonea a palesare la ratio deicdendi, comunque contraddittoria.
In primo luogo la sentenza non chiarisce affatto se il mantenimento dei figli avesse rilievo in ragione del regime di detrazioni previsto dall’art. 12 t.u.i.r. (mai menzionato in sentenza) o quale deduzione dei costi. Il motivo del contribuente, infatti, è stato accolto al par. 8 sul presupposto che nella determinazione del reddito imponibile, anche ove avvenuta induttivamente, debba sempre tenersi conto dei costi, non potendosi assoggettare ad imposta ciò che non è reddito, sebbene detti ultimi debbano essere provati. In secondo luogo a tale premessa la CTR fa seguire, senza, tuttavia, spiegarne il nesso, l’onere per l’Ufficio di rideterminare il reddito tenendo conto del 50 per cento delle «spese sostenute per il mantenimento dei figli» e senza preoccuparsi di chiarire quali siano queste ultime.
5.4. Detta statuizione, per altro, è anche errata in diritto.
In generale, l e spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale sono deducibili in sede di determinazione del relativo reddito se effettivamente sostenute, se inerenti e se debitamente documentate. Il regime delle spese deducibili è fissato, poi, dall’art. 54, commi da 2 a 6bis, t.u.i.r. E’ escluso, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, che i costi per il mantenimento dei figli possano essere dedotti dal reddito da lavoro autonomo.
Ne consegue, in accoglimento del primo, del secondo del terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.