Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34626 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Bagnoli Sopra, con avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, n. 401/16 depositata il 15 giugno 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia rettificava IRPEG e IRAP 1999 tra l’altro per il rilievo di indebita deduzione di costi di ricerca. La CTR (in sede di giudizio di rinvio avendo già questa Corte con una prima pronuncia -ordinanza n. 25360/10 – annullato la sentenza della CTR che riteneva l’inesistenza della notifica dell’avviso) confermava la ripresa fiscale, per cui la contribuente propone ricorso in cassazione fondato su un motivo. L’Agenzia resiste con controricorso.
Da ultimo la contribuente ha depositato memoria illustrativa
AMMORTAMENTO
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 108 TUIR e 2426, cod. civ., per ritenuta insussistenza del principio di coerenza pluriennale nella deduzione dei costi affermato invece dai giudici di merito.
1.1. Il motivo è infondato.
La tesi della ricorrente, meglio precisata nelle memorie illustrative, è nel senso che -volta che il progetto cui accedono i costi pluriennali si rammostri irrealizzabile anteriormente al termine di previsto ammortamento quinquennale, prescelto nella specie sarebbe dovere del contribuente dedurre il residuo nell’esercizio in corso.
Tuttavia, queste conclusioni non sono condivisibili, avendo già chiarito questa Corte che
In tema di reddito d’impresa, l’art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 consente di scegliere, relativamente alle spese di ricerca, regolate in termini analoghi a quelle di pubblicità e propaganda, tra la deduzione immediata nell’esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro anni successivi, ma, una volta effettuata la scelta, al contribuente non spetta uno “ius variandi”, configurando la sua opzione un’immodificabile dichiarazione di volontà che va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l’ammortamento
(Cass. n.27288/2016).
Come si vede non è la possibilità di scelta dell’imprenditore di procedere ad una deduzione rateizzata o meno, ed in quanto tempo pur nel limite massimo stabilito (peraltro anche in sede civilistica) ad essere posto in discussione, quanto la retrattabilità della scelta stessa una volta operata.
Del resto a seguire la tesi della ricorrente circa la facoltà di modifica del piano di ammortamento, che non trova riscontro
peraltro nel dato normativo (il quale infatti fa riferimento alle ‘quote costanti’ con riferimento alle rate di ammortamento, senza prevedere la facoltà di modifica invece prevista a fini civilistici dall’art. 2426 cod. civ.), si avrebbe che in caso di progetto non realizzabile il contribuente fruirebbe di un trattamento ancora migliore.
Al postutto il ricorso merita integrale rigetto, con aggravio di spese in capo al ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 850,00 oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024