Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in margine al controricorso, congiuntamente e disgiuntamente con l’AVV_NOTAIO, come da procura speciale aggiuntiva;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 1678/5/2018, depositata il 17 aprile 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior reddito per l’anno 2010, e tanto sulla scorta di indebita
UTILIZZO DOC. PROD IN GIUD
deduzione di costi per acquisto di carburante, infatti non accompagnata dalla tenuta RAGIONE_SOCIALE previste schede carburante. Il contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede d’appello, la stessa accoglieva il gravame. Ricorre quindi in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, avverso il quale resiste con controricorso la società contribuente, la quale ha successivamente depositato altresì memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla controricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato tardivamente proposto. Infatti, se è pur vero che il periodo di sospensione previsto dalla legislazione condonistica non si cumula con quello di sospensione feriale, nondimeno la notifica del ricorso si rileva tempestiva, dovendo detto principio riferirsi al periodo feriale 2019, nel vigore del d. l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018.
Posto, infatti, che, il termine d’impugnazione della sentenza, depositata il 17 aprile 2008, scadeva il 17 novembre 2018, che, cadendo di sabato, era prorogato al lunedì 19 novembre 2018, nel periodo dunque di sospensione dei termini per l’impugnazione di cui all’art. 6, comma 11, del citato d. l. n. 119/2018, la notifica del ricorso a mezzo pec in data 31 luglio 2019 risulta pienamente tempestiva.
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, TUIR, osservandosi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE come i giudici d’appello abbiano errato nel ritenere la possibilità di dedurre i costi per carburante anche sulla base di altri documenti dai quali si possa ritenere deducibile il costo medesimo, come nel caso RAGIONE_SOCIALE fatture d’acquisto.
2.2. Il motivo è infondato. Se pure, infatti, certamente deve confermarsi in generale la giurisprudenza di questa Corte laddove ritiene che:
In tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. 26/09/2018, n. 22918), tuttavia nella specie, con riferimento all’epoca dell’accertamento, la stessa non risulta applicabile per l’eccezione stabilita dall’art.1, comma 109, l. 23 dicembre 2005, n. 266.
Infatti, sebbene per la deduzione in parola costituisca in generale, ratione temporis, indefettibile presupposto la compilazione della scheda in base all’art. 4 D.P.R. 444/97, prima della registrazione sul registro degli acquisti dell’ammontare complessivo degli acquisti di carburanti per autotrazione, per mezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, e ciò allo scopo di perseguire una finalità apertamente antielusiva, per cui non è ammesso alcun equipollente, la sopra richiamata disposizione, a partire dall’anno d’imposta 2006, esenta proprio la categoria dei trasportatori per conto terzi dall’onere della compilazione RAGIONE_SOCIALE schede in argomento.
In particolare la disposizione stabilisce che ‘All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi”.
A sua volta tale ultima disposizione, nella versione originaria, stabilisce che ‘Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza’.
Tali soggetti, dunque, ben possono dimostrare l’acquisto del carburante, ai fini della deduzione, anche solo a mezzo di fattura, come avvenuto nella specie.
Poiché l’anno d’imposta è nella specie il 2010 e la contribuente è , dato in fatto non controverso, un’impresa di trasporto per conto terzi (per la precisione raccolta e trasporto rifiuti per conto di alcuni comuni della Sicilia orientale), risulta evidente l’applicabilità alla specie dell’esenzione in parola.
3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo all’amministrazione soccombente.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna l’amministrazione a pagare, in favore del la controricorrente, le spese di lite che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, i.va. e c.p.a. se dovute, ed oltre € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2023